Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/27: Revisione della legge sull'istruzione dei giovani Svizzeri all'estero (LISE) · 27 pagine
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prendisti svizzeri) e di docenti svizzeri sussidiabili, ma anche il numero di bambini e giovani non svizzeri. In questo modo si tiene conto della prestazione delle scuole svizzere per la presenza della formazione svizzera nel Paese ospitante anche sul piano finanziario. Tuttavia, i contributi per gli allievi e apprendisti svizzeri saranno più elevati rispetto a quelli per gli allievi e apprendisti senza cittadinanza svizzera.
Poiché negli ultimi decenni è aumentato il numero dei docenti che, sovente anche nell’interesse delle scuole svizzere, insegnano a tempo parziale, per il calcolo dell'aiuto finanziario ai docenti sussidiabili occorrerà fissare nell'ordinanza gli equivalenti dei posti a tempo pieno corrispondenti ai singoli livelli scolastici.
Capoverso 3: Come nelle attuali basi giuridiche, il numero di docenti sussidiabili dovrà essere fissato nell'ordinanza. Attualmente per beneficiare di un aiuto finanziario occorre comprovare, per ogni posto di docente, un effettivo minimo di sei allievi svizzeri (articolo 11 OISE). Nella nuova legge come criterio aggiuntivo è previsto il numero complessivo di allievi.
Capoverso 4: la legislazione del Paese ospitante, ma anche fondate ragioni pedagogiche possono eccezionalmente portare, previa autorizzazione del Cantone patrocinante, all'assunzione di un docente non svizzero, ad esempio per l'insegnamento dell'inglese da parte di un docente madrelingua.
Capoverso 5: il Consiglio federale preciserà nell'ordinanza i criteri elencati nei capoversi 2-4, che costituiscono la base di calcolo per gli aiuti finanziari. Le relative disposizioni sono applicabili a lungo termine. Le aliquote di sussidio per i singoli criteri devono invece essere modificabili a breve termine a seconda dell'ammontare del credito a preventivo. Di conseguenza, il Consiglio federale incaricherà il Dipartimento competente di fissare le aliquote di sussidio in un'ordinanza dipartimentale.
Art. 10 Aiuti straordinari per scuole a rischio
Anche la legge vigente contiene una disposizione che ammette aiuti straordinari alle scuole a rischio (art. 5 LISE). Per scongiurare un grounding, che comprometterebbe durevolmente l’immagine delle scuole svizzere e della Svizzera, la legge deve contemplare la possibilità di erogare aiuti straordinari. Questi aiuti devono essere concessi allo scopo di aiutare una scuola a rimettersi in piedi e continuare a esistere oppure a chiudere regolarmente.
Art. 11 Cessione di immobili
Nell'ambito della verifica dei compiti, con decisione del 4 novembre 2009, il Consiglio federale ha incaricato l'UFCL di analizzare la possibilità di razionalizzare il portafoglio degli immobili civili della Confederazione. Vi rientrano anche i due immobili delle scuole svizzere di Catania e Roma, che sono di proprietà della Confederazione. Cedendo i due edifici, la Confederazione intende risparmiare i costi di investimento e manutenzione, ovvero trasferirli agli usufruttuari. Non è escluso che in futuro si possa ricreare una situazione analoga, per esempio in seguito a una donazione di immobili