Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/27: Revisione della legge sull'istruzione dei giovani Svizzeri all'estero (LISE) · 27 pagine
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cui il Cantone «aiuta i docenti a riprendere la professione in Svizzera». La nuova formulazione è la seguente: «consulenza di docenti rientrati in Svizzera nell'ambito del reinserimento professionale».
Il nuovo capoverso 3 prevede - in modo non vincolante - che i docenti svizzeri possano conservare l'affiliazione presso la cassa pensioni cantonale.
Art. 20 Commissione per la presenza della formazione svizzera all'estero
(CPFSA)
La CPFSA è l'organizzazione che succede all'odierna Commissione per il promovimento dell'istruzione dei giovani svizzeri all'estero (AAK). È a disposizione del Dipartimento e dell'Ufficio federale competenti per fornire consulenza su questioni di importanza fondamentale. Si tratta segnatamente di decisioni significative, suscettibili di pregiudicare l’ulteriore applicazione, oppure importanti in termini di portata e conseguenze a lungo termine. Questa disposizione generale deve essere precisata nell'ordinanza (analogamente all'art. 18 cpv. 4 OISE); in particolare, sono previsti pareri sui seguenti punti:
- l'emanazione o la revisione dell'ordinanza dipartimentale in cui vengono fissate le aliquote per calcolare i sussidi federali concessi alle scuole svizzere riconosciute;
- le richieste di riconoscimento di una nuova scuola svizzera;
- le richieste di riconoscimento del livello secondario II provenienti da istituzioni che offrono la formazione professionale di base o da filiali di scuole svizzere riconosciute;
- le richieste volte a revocare il riconoscimento a una scuola o a pronunciare un riconoscimento temporaneo o vincolato a oneri;
- le richieste di sussidi ai sensi dell'articolo 13, se hanno carattere pregiudiziale.
Il coinvolgimento della CPFSA ha effetti positivi sull'applicazione della legge:
- l'input specialistico della CPFSA contribuisce a trovare soluzioni equilibrate e maggioritarie;
- gli interessi degli ambienti coinvolti sono rappresentati, ad esempio nel ridefinire le aliquote di sussidio per il sostegno alle scuole svizzere all'estero (art. 9 cpv. 5 dell'avamprogetto);
- il suo coinvolgimento conferisce maggiore legittimità alle decisioni del Consiglio federale e dell'Amministrazione federale;
- sin dall'inizio viene istituita una procedura coordinata degli ambienti interessati alla presenza della formazione svizzera all'estero (sinergia).
Art. 21 Confederazione e Cantoni patrocinanti
Capoverso 2: l'importante ruolo svolto dalle rappresentanze svizzere competenti è già stato illustrato nelle spiegazioni all'articolo 16. Come nelle attuali basi giuridiche,