Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/27: Revisione della legge sull'istruzione dei giovani Svizzeri all'estero (LISE) · 27 pagine
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modelli per l’esportazione, in particolare anche nella formazione professionale. La sua posizione in merito: «Le scuole svizzere all’estero potrebbero costituire in questo senso anche un importante punto di riferimento e non dovrebbero venire meno nell’applicazione di queste considerazioni. In questo modo è possibile sfruttare l’immagine qualitativa della Svizzera all’estero per il posizionamento internazionale in ambito formativo»10. Anche il rapporto del Consiglio federale del 10 dicembre 2010 sulla politica estera 2010 contiene considerazioni analoghe11.
La presente disposizione concretizza questa esigenza per le scuole svizzere all'estero, l'articolo 13 capoverso 2 lettera c dell’avamprogetto anche per altre istituzioni svizzere o istituzioni con partecipazione svizzera. In entrambi i casi si tratta di trasmettere la formazione professionale ad impostazione aziendale ai sensi dell'articolo 6 lettera a dell'ordinanza del 19 novembre 200312 sulla formazione professionale (OFPr); è invece esclusa la promozione della formazione di base che si svolge prevalentemente in un'istituzione scolastica, segnatamente in una scuola d'arti e mestieri (art. 6 lett. b OFPr). Gli esami per l’attestato federale di capacità (AFC) e per il certificato di formazione pratica (CFP) possono essere sostenuti sia in Svizzera sia nel Paese ospitante, a seconda delle possibilità della scuola o del Cantone patrocinante.
La decisione di riconoscimento dell'Ufficio federale competente avviene d'intesa con il Cantone patrocinante e l'UFFT e previa consultazione della CPFSA (cfr. spiegazioni sull'art. 20).
Art. 6 Requisiti per il riconoscimento di filiali di scuole
Per «filiale di scuola» s'intende una scuola annessa, ovvero una succursale della scuola svizzera. La LISE non contiene disposizioni in merito a filiali di scuole. Nella nuova legge è quindi necessario creare le basi legali che prevedano esplicitamente la possibilità di fondare e sostenere filiali di scuole.
Già nel 1991, l’UFC aveva sottoposto all’AAK la richiesta della scuola svizzera di Città del Messico di aprire una filiale a Cuernavaca. In seguito a questa richiesta, l’AAK ha stabilito i requisiti che devono essere soddisfatti per il rilascio di una tale autorizzazione. In base alle raccomandazioni dell’AAK, nel 1996 l’UFC ha emanato delle direttive per l’approvazione della sussidiabilità di filiali di scuole. Queste direttive definiscono i requisiti che una filiale di scuola deve soddisfare per essere considerata un elemento integrante della scuola svizzera. I requisiti dovranno essere disciplinati a livello di ordinanza.
La decisione di riconoscimento dell'Ufficio federale competente avviene d'intesa con il Cantone patrocinante e previa consultazione della CPFSA (cfr. spiegazioni sull'art. 20).
Le seguenti scuole svizzere dispongono di filiali: Città del Messico con Cuernavaca e Querétaro, San Paolo con Curitiba - dal 2008 come scuola svizzera comune San Paolo/Curitiba (Associação Escola Suíço-Brasileira) - e Milano con Como (dall'au-
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Rapporto del Consiglio federale del 30 giugno 2010 (cfr. nota a piè di pagina n. 8).
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