Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/27: Revisione della legge sull'istruzione dei giovani Svizzeri all'estero (LISE) · 27 pagine

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Capoverso 1 lettera f: una precisazione del concetto di «numero minimo adeguato di allievi» è prevista nell'ordinanza. Le dimensioni delle scuole e delle classi dovrebbero essere sufficienti dal punto di vista pedagogico ed economico.

A differenza della LISE, non sono previste disposizioni che prescrivono un numero minimo o una percentuale minima di allievi svizzeri. Prescriverlo ha portato ripetutamente a ritrovarsi con scuole di dimensioni non ottimali. Infatti, per rispettare gli oneri legali, sovente le scuole svizzere accolgono meno allievi del Paese ospitante e di Paesi terzi di quanti vorrebbero e sarebbero in grado di accogliere. Rinunciando alla clausola concernente la percentuale di allievi svizzeri aumenta il margine di manovra gestionale delle scuole svizzere. Questo permette loro, a medio e lungo termine, di avvalersi di sussidi federali minori, il che va a beneficio di altre forme di promozione. Le esigenze dei bambini e dei giovani svizzeri sono comunque considerate in tutta una serie di disposizioni dell'avamprogetto (soprattutto art. 3 cpv. 1 lett. d, g, i, j, l, m, n e o nonché art. 4–6.). Inoltre, il numero di allievi svizzeri rappresenta un importante criterio nel calcolo del sussidio della Confederazione.

Capoverso 1 lettera g: la scuola deve tenere conto della diversità culturale e dare il giusto peso alle particolarità svizzere durante le lezioni. Per precisare questo requisito, nell'ordinanza è prevista una disposizione secondo cui il programma didattico deve garantire un insegnamento sufficiente in una delle lingue nazionali svizzere, come anche in geografia, storia ed educazione civica della Svizzera.

Capoverso 1 lettera h: questa disposizione deve essere intesa in modo evolutivo. Il riconoscimento di una nuova scuola dovrebbe essere possibile anche se sono in funzione solo la scuola dell’infanzia e il livello elementare, mentre il livello secondario I, pur rientrando nel progetto, non esiste ancora.

Capoverso 1 lettera i: poiché molte scuole propongono numerose materie facoltative, solo le lezioni alla scuola dell'infanzia, particolarmente importante per l'apprendimento della lingua, e le materie rilevanti ai fini della promozione devono essere impartite in prevalenza da docenti svizzeri. Se non lo ha ancora fatto, la scuola fissa le materie rilevanti ai fini della promozione d'intesa con il Cantone patrocinante. Nell'ordinanza dovrà figurare la disposizione di cui all'articolo 1 capoverso 2 OISE, in base alla quale per docenti svizzeri s'intendono anche i titolari di un certificato (patente, diploma) svizzero d'insegnamento, anche se non possiedono la cittadinanza svizzera.

Inoltre, l'Ufficio federale competente può, con il consenso del Cantone patrocinante, riconoscere eccezionalmente come docenti svizzeri anche i docenti che non soddisfano tale requisito. Senza questa clausola derogatoria in passato non sarebbe stato possibile assumere talvolta docenti qualificati (dalla Germania) del livello secondario II per le materie scientifiche.

Capoverso 1 lettera j: ai sensi della garanzia della qualità, l'ordinanza prevede una disposizione in base alla quale, di norma, a tutti i livelli devono insegnare docenti con un'abilitazione all'insegnamento corrispondente.

Capoverso 1 lettera k: la formulazione «ha concluso un rapporto di patrocinio con almeno un Cantone svizzero» tiene conto del fatto che esiste l'istituzione del copatrocinio, per cui una scuola svizzera può avere più di un Cantone patrocinante (scuola svizzera di Bogotà: Berna e Vallese; scuola svizzera di Madrid: Sciaffusa e