Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/27: Revisione della legge sull'istruzione dei giovani Svizzeri all'estero (LISE) · 27 pagine

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della formazione svizzera si manifesta essenzialmente come segue: 1. rinuncia a oneri concernenti un numero minimo di allievi svizzeri nelle scuole svizzere all’estero, 2. considerazione del numero complessivo di allievi per il calcolo dei sussidi per le scuole svizzere nonché 3. obbligo per le scuole e gli altri enti di trasmissione della formazione svizzera di curare le relazioni con gli ex-allievi in collaborazione con la rappresentanza svizzera competente.

- Maggiore flessibilità: l'allentamento degli oneri legali per le scuole svizzere rico-

nosciute si traduce in una flessibilità aziendale e in un autofinanziamento maggiori. Ciò permette alla Confederazione di conseguire un risparmio a vantaggio di altre forme di promozione.

- Estensione delle possibilità di promozione: per potenziare e sviluppare ulterior-

mente la presenza della formazione svizzera all'estero dovrà essere possibile erogare aiuti finanziari per la fondazione e la creazione di nuove scuole in luoghi significativi per la politica estera svizzera.

- Ampliamento delle cooperazioni: dovranno essere sostenute offerte formative

specifiche per la Svizzera con particolare irradiamento nel Paese ospitante, eventualmente anche mediante imprese di formazione a scopo di lucro.

- Formazione professionale di base: dovrà essere possibile promuovere la forma-

zione professionale di base sia nelle scuole svizzere all'estero sia presso altri enti privati, in collaborazione con associazioni professionali svizzere e imprese svizzere nel Paese ospitante.

- Certezza pianificatoria: è previsto lo strumento di un limite di spesa quadrienna-

le, la cui procedura dovrà essere disciplinata nell’ordinanza.

Il gruppo di lavoro non ha precisato quale Dipartimento sarà competente in futuro per il dossier sulla presenza della formazione svizzera all'estero. Con decisione del Consiglio federale del 17 settembre 2010, il DFI è stato incaricato della preparazione della revisione di legge. La questione della futura competenza andrà chiarita dopo la procedura di consultazione alla luce della ridefinizione della politica della Confederazione in materia di svizzeri all'estero.

Come già riportato, il rapporto del gruppo di lavoro è servito da base per il presente avamprogetto di consultazione.

5. Spiegazioni sull'avamprogetto della «legge federale sulla presenza della formazione svizzera all'estero»

Titolo

La legge vigente del 9 ottobre 1987 s’intitola «legge federale concernente il promovimento dell’istruzione dei giovani Svizzeri all’estero». Il nuovo titolo proposto «legge federale sulla presenza della formazione svizzera all'estero» tiene conto e sottolinea il nuovo orientamento perseguito dalla politica federale, che emerge in particolare nell'articolo sullo scopo modificato (art. 2 dell’avamprogetto).