Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/27: Revisione della legge sull'istruzione dei giovani Svizzeri all'estero (LISE) · 27 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 13Fedlex · Rapporto esplicativo
Art. 2 Scopo
Come si evince dall'articolo sullo scopo, con la nuova legge devono essere sostenute in egual misura la presenza della formazione svizzera all'estero e la formazione dei giovani svizzeri all'estero. Questo vale segnatamente per le scuole svizzere all'estero, in quanto sono uno strumento della politica estera svizzera (incluse la politica estera dell'economia e la politica estera della scienza8). Allo stesso modo, la presenza formativa include anche la presenza culturale. Rispetto alla LISE, il nuovo articolo sullo scopo equivale a una vera e propria svolta paradigmatica, con ripercussioni sui requisiti per il riconoscimento delle scuole svizzere all’estero nonché sui criteri per il loro sostegno.
Art. 3 Requisiti per il riconoscimento delle scuole
Capoverso 1: la competenza di riconoscere una scuola svizzera e, di conseguenza, la sua sussidiabilità, ovvero il diritto a beneficiare di aiuti finanziari in conformità all’articolo 9 dell’avamprogetto, è sempre stata attribuita al Consiglio federale e così sarà anche in futuro. A differenza della LISE, l'articolo 3 disciplina però solo i requisiti fondamentali della sussidiabilità, non l'entità dei sussidi (cfr. art. 4-6). Mentre la LISE prevedeva la disposizione «Il Consiglio federale [...] riconosce...», il capoverso 1 presenta ora il seguente tenore: «Il Consiglio federale può riconoscere...». In questo modo viene tenuto conto del capoverso 3, secondo cui il Consiglio federale, al momento di riconoscere nuove scuole, considera le priorità della politica estera svizzera.
Il riconoscimento dei requisiti fondamentali rappresenta una decisione a lungo termine, mentre il volume dell’offerta formativa sussidiabile può subire cambiamenti a breve termine. Stando a questa differenziazione, la soluzione adeguata ai diversi livelli consiste nel dichiarare competente il Consiglio federale per la prima questione, un organo subordinato per la seconda, cioè per gli articoli 4-6. È senz'altro possibile, per esempio, che una scuola svizzera decida di ampliare l'offerta formativa proposta con un'ulteriore offerta formativa nella formazione professionale di base ai sensi dell'articolo 5, o eventualmente addirittura nell’ambito di un progetto pilota. Prevedere un ulteriore riconoscimento da parte del Consiglio federale sarebbe eccessivo; questo compito deve essere affidato all’Ufficio federale competente.
Capoverso 1 lettera c: con il carattere di pubblica utilità si intende garantire che l'utile realizzato non vada a favore di interessi particolari, bensì della stessa istituzione di formazione, in particolare sotto forma di investimenti.
Capoverso 1 lettera d: i genitori di allievi svizzeri hanno diritto all'esenzione totale o parziale della retta, se dimostrano di essere in una situazione finanziaria che giustifica una tale concessione da parte della scuola.
8 Rapporto del Consiglio federale del 30 giugno 2010: «Rapporto sulla strategia internazionale della Svizzera nel settore dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione», pag. 14 e seg. e pag. 17; cfr. www.sbf.admin.ch/bfi-international.pdf