Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/27: Revisione della legge sull'istruzione dei giovani Svizzeri all'estero (LISE) · 27 pagine

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Art. 13 Forme

Per quanto riguarda le altre forme di trasmissione della formazione svizzera, si tratta solo in misura limitata di riforme sostanziali, in quanto già l'articolo 10 LISE offriva la possibilità di sostenere la formazione al di fuori delle scuole svizzere all'estero (cfr. sopra n. 3.3 e Allegati 2 e 4). I requisiti per ottenere il sostegno della Confederazione riportati al capoverso 3 permettono di impiegare le risorse in maniera mirata. Se le domande presentate o prevedibili superano i mezzi disponibili, il Dipartimento competente può istituire un ordine di priorità per la valutazione delle domande (art. 13 cpv. 2 LSu17). Nel caso di forme di promozione a lungo termine, gli aiuti finanziari possono essere concessi anche mediante contratti di prestazioni ai sensi dell'articolo 16 capoverso 2 LSu.

Capoverso 1: conformemente all’articolo 10 LISE, finora la Confederazione poteva sostenere solo «le associazioni di Svizzeri all’estero e gli enti svizzeri». L’avamprogetto fa un passo avanti e parla di «enti svizzeri o enti con partecipazione svizzera». La formulazione della LISE era ed è tuttora eccessivamente restrittiva, in quanto già oggi possono essere erogati sussidi a scuole gestite in comune con Stati terzi in virtù dell’articolo 10 capoverso 2 lettera a LISE.

Capoverso 2 lettera a: a differenza delle scuole svizzere all'estero riconosciute, il cui programma didattico consente il collegamento al sistema formativo sia in Svizzera sia nel Paese ospitante, sono considerate scuole internazionali (con partecipazione svizzera ai sensi dell'art. 13 cpv. 1) le istituzioni di formazione con un marcato carattere internazionale, di norma con l’inglese o la lingua del Paese ospitante come lingua di insegnamento e un’offerta didattica per il tedesco e il francese. Il loro programma didattico si orienta in primo luogo alle necessità del Paese ospitante e di un’utenza attiva a livello internazionale.

Capoverso 2 lettera c: non solo le scuole svizzere all’estero, ma anche altri enti devono poter offrire un formazione professionale svizzera ad impostazione aziendale (cfr. spiegazioni sull’art. 5 dell’avamprogetto).

Capoverso 2 lettera d: questa forma di trasmissione della formazione svizzera è già contenuta nella LISE e si è dimostrata alquanto efficace nella praticai18.

Capoverso 2 lettera e: questa disposizione riprende la promozione finora svolta dall’AJAS (cfr. n. 3.3 e Allegato 4). Il ruolo di sostegno dell'AJAS non è esplicitamente addotto nella LISE, ma era menzionato nel messaggio sulla LISE (FF 1987 I 93), nelle spiegazioni sull'articolo 10 LISE.

Capoverso 2 lettera f: questa forma di promozione della formazione è già contenuta nella LISE e si è dimostrata alquanto efficace nella pratica.

Capoverso 2 lettera g: si tratta di una nuova disposizione. Come previsto nel rapporto del Consiglio federale19, devono essere favorite anche le cooperazioni con impre-

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RS 616.1

18 Rapporto del 19 agosto 2009, pag. 12 e Allegato 2. 19 Rapporto del 19 agosto 2009, pag. 30.