Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/92: Revisione della legge federale sul servizio civile (Legge sul servizio civile, LSC) · 29 pagine
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Dato che durante la giornata d’introduzione i richiedenti ricevono tutte le informazioni necessarie per prendere la loro decisione, rispetto a oggi il periodo di riflessione può essere molto più breve. Se si procede con solerzia, la procedura può essere conclusa, come avviene attualmente, nel giro di quattro settimane, periodo che consente di impedire efficacemente l’esodo dal servizio militare, in particolare dalla scuola reclute. Anche la revisione degli articoli 81-84 del Codice penale militare è intesa a contrastare questo fenomeno.
Art. 18b Partecipazione alla giornata d’introduzione e ammissione durante un periodo di servizio militare
Capoverso 1: chi presta servizio militare deve comunque poter seguire la procedura d’ammissione normalmente senza dover attendere di aver terminato il servizio. Poter partecipare alla giornata d’introduzione solo dopo il servizio militare non sarebbe conciliabile con il conflitto di coscienza della persona che intende passare al servizio civile. Solo chi ha presentato una domanda e può esibire un invito può partecipare alla giornata d’introduzione.
Il vigente articolo 18b diventa il capoverso 2. Per garantire il licenziamento immediato del militare ammesso al servizio civile, l’organo d’esecuzione informa il comando militare direttamente inviandogli copia della decisione di ammissione.
Art. 19 Preparazione degli impieghi
Capoverso 1 primo periodo: benché il corso d’introduzione da seguire dopo l’ammissione sia sostituito dalla giornata d’introduzione alla quale il richiedente deve partecipare prima dell’ammissione, il
capoverso 1 continua a prevedere l’obbligo per l’organo d’esecuzione di informare la persona che deve prestare servizio civile sui suoi diritti e i suoi obblighi. Già oggi queste informazioni sono fornite in primo luogo per iscritto dopo il corso d’introduzione, ad esempio con un promemoria inviato ai civilisti nel quale figurano le prestazioni da fornire nel contesto di un primo impiego o di un determinato numero di giorni di servizio da prestare l’anno successivo.
Capoverso 1 secondo periodo: nell’obbligo di prestare servizio civile rientra ora anche un colloquio da sostenere presso l’organo d’esecuzione (cfr. art. 9 lett. a) che può quindi convocare i candidati in questione.
Il fatto che i «colloqui personali con i rappresentanti degli istituti d’impiego» siano sostituiti dall’invito a presentarsi all’istituto d’impiego corrisponde all’adeguamento terminologico effettuato all’articolo 9 lettera c. L’organo d’esecuzione convoca d’ufficio a un colloquio la persona che deve prestare servizio civile se quest’ultima non organizza autonomamente un suo impiego.
Capoversi 2-8: la pratica ha mostrato che sono gli istituti d’impiego a poter meglio giudicare se un civilista è idoneo o meno a un determinato impiego e se soddisfa i requisiti specifici formulati nel mansionario. La nuova normativa prevede quindi che siano gli istituti d’impiego a valutarne l’idoneità (cpv. 2). L’organo d’esecuzione partecipa solo in presenza di situazioni e questioni specifiche nelle quali deve assumersi un’elevata responsabilità per evitare rischi particolari e dove vigono obblighi di diligenza più rigorosi: da un lato rimane suo compito avviare accertamenti prima della convocazione per verificare la reputazione e il comportamento tenuto dal civilista, in particolare in occasione di impieghi precedenti, dall’altro è nella miglior posizione per valutare se il civilista è qualificato per gli impieghi all’estero (cpv. 3). Il rimando al Codice penale viene quindi modificato in base ai compiti così specificati dell’organo d’esecuzione. Come nel nuovo articolo 12 capoverso 4 si rinuncia alla
condizione del consenso della persona interessata. Se al momento della verifica della reputazione emerge che il civilista ha in corso un procedimento penale anche questo aspetto può essere rilevante ai fini di un’esclusione temporanea dalle prestazioni di servizio civile. È quindi opportuno che i diritti di consultazione per entrambi i casi (verifica della reputazione, verifica dell’esclusione) siano legati alle stesse condizioni.
Con le nuove disposizioni, l’organo d’esecuzione può rifiutare esplicitamente la convenzione d’impiego se il civilista non è qualificato per l’impiego all’estero (cpv. 7) o se sussistono fondati dubbi sulla sua idoneità (cpv. 8). In tal caso può annullare una valutazione positiva emessa da un istituto d’impiego. Ciò corrisponde al principio che la convocazione come atto ufficiale è sempre emessa dall’organo d’esecuzione, il quale per giungere a una decisione tiene conto di tutte le circostanze rilevanti.
Art. 21 cpv. 1
La disposizione è rettificata dal punto di vista redazionale.