Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/92: Revisione della legge federale sul servizio civile (Legge sul servizio civile, LSC) · 29 pagine
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Modifica del diritto vigente:
1. Codice penale Art. 365 cpv. 2 lett. l ed m
Lettera l: nell’articolo 12 capoverso 1 LSC all’organo d’esecuzione viene conferita la competenza di escludere un civilista dal servizio civile. A questo scopo, l’organo d’esecuzione deve poter prendere visione del casellario giudiziale, per cui questo nuovo compito deve essere inserito nel rispettivo elenco che figura nel Codice penale.
Lettera m: dato che a seguito della modifica dell’articolo 19 LSC l’organo d’esecuzione non deve più verificare l’idoneità dei civilisti a determinati impieghi ma ne verifica la reputazione se il mansionario lo prescrive, questa modifica deve essere riportata anche in questa sede.
bis Art. 367 cpv. 4 e 4
Secondo il diritto vigente l’organo d’esecuzione può accedere ai dati del casellario giudiziale in due modi: da un lato online per consultare le sentenze per l’esclusione di un civilista dal servizio civile e per valutare l’idoneità a impieghi che pongono particolari esigenze in termini di reputazione (art. 12 cpv. 1 e 2 LSC; art. 19 cpv. 3 LSC; art. 367 cpv. 2 lett. j CP). Dall’altro, per valutare l’idoneità a
impieghi particolari, la consultazione dei dati del casellario giudiziale concernenti i procedimenti penali pendenti è consentita solo su richiesta scritta e con il consenso dell’interessato (art. 19 cpv. 3 LSC;
bis
art. 367 cpv. 4 CP).
Capoverso 4: l’articolo 12 LSC rivisto conferisce all’organo d’esecuzione la facoltà di consultare i dati del casellario giudiziale anche per l’esclusione temporanea dalle prestazioni di servizio civile. Inoltre, non è più previsto che l’interessato dia il suo consenso per la verifica della reputazione. Per entrambi gli ambiti, il diritto di consultazione dell’organo d’esecuzione è quindi disciplinato allo stesso modo e non è più necessario fare distinzioni. All’organo d’esecuzione può quindi essere permesso di accedere online ai dati del casellario giudiziale sia in relazione alle sentenze sia ai procedimenti penali pendenti e questo sia in vista dell’esclusione dal servizio civile sia per la verifica della reputazione. Di
conseguenza all’articolo 367 capoverso 4 viene aggiunta una lettera (j).
bis
Capoverso 4 : la modifica del capoverso 4 permette all’organo d’esecuzione di consultare il casellario anche in relazione a procedimenti penali pendenti e rende obsoleta la disposizione speciale del
bis
capoverso 4 .
2. Codice penale militare
La modifica delle disposizioni del Codice penale militare mira a uniformare i criteri vigenti in materia di esenzione da pena a carico dei militari che non rispondono alla convocazione di presentarsi per il servizio militare e che vengono ammessi al servizio civile o al servizio senz’arma o sono dichiarati inabili al servizio militare. L’esenzione da pena prevista dalla legislazione vigente in caso di rifiuto del servizio (art. 81 cpv. 6 Codice penale militare) è più ampia rispetto a quella relativa all’omissione di servizio (art. 82 cpv. 5 e art. 83 cpv. 4 Codice penale militare). Diversamente da chi rifiuta il servizio militare, oggi chi omette di prestare servizio militare ai sensi dell’articolo 82 del Codice penale militare, ma è ammesso al servizio civile o viene assegnato al servizio non armato, è punibile se non ha presentato domanda di ammissione ai sensi dell’articolo 17 LSC per tempo, avendo quindi l’obbligo di prestare servizio militare. Le condizioni per l’esenzione da pena devono essere svincolate dal rifiuto o dall’omissione di servizio ed essere rese uguali. La fattispecie esistente dell’articolo 84 del Codice penale militare, cioè l’inosservanza di una chiamata in servizio militare, va quindi modificata.
Art. 81 cpv. 6, 82 cpv. 5 e 83 cpv. 4
Gli articoli 81 capoverso 6, 82 capoverso 5 e 83 capoverso 4 rimandano tutti, nella stessa misura e con lo stesso tenore, al modificato articolo 84 del Codice penale militare.