Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/92: Revisione della legge federale sul servizio civile (Legge sul servizio civile, LSC) · 29 pagine
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Lettera c: il termine «potenziali» è superfluo e viene quindi eliminato perché non si dispongono
convocazioni per il colloquio di presentazione negli istituti d’impiego se questi ultimi non possono essere considerati per un successivo impiego.
Art. 10 Inizio dell’obbligo di prestare servizio civile
Il testo dell’articolo 10 vigente diventa il capoverso 1 e viene aggiunto un nuovo capoverso 2 con funzione di specifica: L’amministrazione militare dovrà poter far rispettare l’obbligo di custodia in luogo sicuro e di manutenzione dell’equipaggiamento personale, gestire la procedura del licenziamento ed esigere la restituzione dell’equipaggiamento personale anche dopo il termine dell’obbligo di prestare il servizio militare. I dettagli in merito dovranno essere disciplinati nella LM (articoli 25, 112 e 122) e nelle relative ordinanze esecutive.
bis Art. 11 cpv. 2, 2 e 3
Capoverso 2: conformemente all’avamprogetto di revisione della LM la durata dell’obbligo di prestare servizio militare viene resa più flessibile; per le persone che non hanno ancora terminato la scuola reclute e quindi non sono ancora state incorporate nell’esercito il licenziamento non è più vincolato al raggiungimento di un determinato limite di età. Il momento del licenziamento dal servizio civile per i civilisti che non erano ancora stati incorporati nell’esercito non può quindi più essere definito sulla base delle disposizioni della LM. Questi casi richiedono una specifica disposizione nella LSC (cpv. 2 lett. a). Con una durata fissa di 12 anni per l’obbligo di prestare servizio civile a partire dall’inizio dell’anno successivo al momento in cui l’ammissione al servizio civile è passata in giudicato, si
propone una soluzione che rimane aderente alle disposizioni precedenti (licenziamento al più tardi alla fine dell’anno in cui la persona che deve prestare il servizio civile compie 34 anni), ma che nel
contempo garantisce sufficiente margine di manovra sul piano dell’esecuzione. Non vi è motivo di introdurre la possibilità di aumentare o ridurre la durata massima dell’obbligo di prestare servizio civile. Tutti gli altri casi possono essere valutati com’è avvenuto finora applicando per analogia le
disposizioni relative alla durata dell’obbligo di prestare servizio militare contenute nella LM (cpv. 2 lett. b).
bis
Capoverso 2 : il testo di legge vigente consente di concordare un posticipo del licenziamento «in
bis
particolare» in relazione a impieghi all’estero. L’articolo 15 capoverso 3 OSCi prevede accordi in merito anche per disciplinare i casi di rigore. Secondo la legislazione vigente, si è in presenza di un caso di rigore se un civilista più anziano, con numerosi giorni di servizio ancora da prestare, non è in grado per motivi fondati di prestare tutti i giorni di servizio rimanenti prima del licenziamento. Questi casi devono ora essere disciplinati dalla legge.
Capoverso 3: nella pratica è emerso che in determinati casi non vi sono possibilità d’impiego
adeguate per i civilisti con problemi di salute benché nella vita civile siano in grado di svolgere le proprie attività grazie a posti di lavoro appositamente concepiti a questo scopo. Il licenziamento anticipato per motivi di salute non deve quindi essere fondato unicamente su previsioni relative a una incapacità al lavoro duratura. Alla lettera b è prevista solo un’estensione minima delle possibilità di licenziamento che, come mostrano le esperienze maturate sul piano dell’esecuzione, dovrà essere applicata unicamente in rari casi eccezionali per i quali finora non era prevista alcuna soluzione. Per verificare il grado dei problemi di salute addotti dovrà sempre essere disposta una visita medica (cfr. art. 33 cpv. 1).
Con la disposizione proposta alla lettera c è possibile licenziare i civilisti che in relazione al loro obbligo di prestare servizio civile hanno fatto ricorso alla violenza o hanno minacciato di farlo. A essere determinante è la gravità della fattispecie: la minaccia o l’atto violento deve essere tale da indurre l’organo d’esecuzione a ritenere che il civilista non sia più tollerabile nel servizio civile. In simili casi non basta poter impedire al civilista di prestare servizio civile solo in presenza di una condanna a suo carico (cfr. avamprogetto art. 12).
La lettera d corrisponde alla lettera b vigente.
Art. 12 Esclusione dal servizio civile o da prestazioni di servizio civile
Capoverso 1: finora era prevista solo la possibilità di escludere il civilista dalla possibilità di prestare servizio civile. Viene ora creata la possibilità di escludere in maniera permanente dal servizio civile un civilista risultato intollerabile nel servizio civile a seguito di una condanna.