Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/92: Revisione della legge federale sul servizio civile (Legge sul servizio civile, LSC) · 29 pagine

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I civilisti possono essere impiegati anche per il miglioramento strutturale (cpv. 2 lett. c) in aziende agricole che ricevono aiuti agli investimenti sulla base dell’ordinanza sui miglioramenti strutturali rivista (OMSt; RS 913.1). Si tratta di impieghi che servono soprattutto a migliorare le infrastrutture.

Questi impieghi sono consentiti solo se legati a determinati progetti o programmi (cpv. 2 frase

introduttiva). Tale genere di impieghi può riguardare, com’è avvenuto finora, anche interventi che non rientrano nell’ambito d’attività dell’agricoltura vero e proprio. Ad esempio oltre che di lavori forestali può trattarsi anche di interventi nell’ambito della protezione dell’ambiente e della natura nonché della salvaguardia del paesaggio. Anche gli impieghi in aziende agricole nelle quali sono svolti questi interventi rientrano nell’ambito d’attività dell’agricoltura.

Sulla base della politica agricola 2014-2017 al termine tedesco «Landwirtschaftsbetriebe», troppo ristretto, viene sostituita l’espressione «landwirtschaftliche Betriebe» che comprende tutte le forme aziendali sostenute con gli strumenti di politica agricola citati. Ciò corrisponde all’interpretazione data finora all’articolo 104 capoverso 2 Cost. (definizione ampia delle aziende contadine che coltivano il suolo, cfr. FF 2012 1757, qui 1875). Istituti d’impiego possono quindi essere anche aziende

d’estivazione e aziende con pascoli comunitari.

Com’è avvenuto finora, le aziende agricole riconosciute come istituti d’impiego ai sensi dell’articolo 4 capoverso 2 si vedranno assegnare ogni anno un contingente di giorni di impiego di servizio civile, in genere stagionali, per adempiere a questo tipo di compiti (cfr. FF 2008 2255, qui 2287).

bis

Il Consiglio federale stabilisce quali progetti e programmi saranno considerati (cpv. 2 lett. a). Gli impieghi finora previsti dalla OSCi a sostegno delle prestazioni ecologiche e per migliorare le

infrastrutture saranno considerati anche nella nuova normativa.

bis bis

Capoverso 2 lett. b: il capoverso 2 vigente disciplina un solo caso di possibilità di impiego anche nella produzione agricola e silvicola (ovvero a seguito di una convocazione d’ufficio). Le altre

eccezioni sono disciplinate nell’articolo 7 OSCi. Con le nuove disposizioni, il Consiglio federale decide in quali casi siano consentiti impieghi in aziende agricole al di fuori dei progetti e dei programmi. È così possibile reagire tempestivamente in caso di modifiche di ordinanze in materia agricola tali da legittimare casi derogatori.

La norma di delega non implica però che in futuro a livello di ordinanza possa essere ammesso qualsiasi impiego a scopo di lucro. La dicitura «progetti e programmi» che compare nel testo indica chiaramente che deve sempre trattarsi di impieghi ai sensi del capoverso 2 (in aziende agricole e negli ambiti d’attività menzionati). La nuova politica agraria va rispettata e l’organo d’esecuzione è tenuto a coinvolgere nell’elaborazione delle disposizioni dell’ordinanza le istanze specializzate della

Confederazione (UFAG ed eventualmente UFAM).

Art. 4a lett. a n. 2 e 3 nonché lett. b

Lettera a: l’attuale elenco di motivi di esclusione si riferisce unicamente al rapporto che un civilista ha con l’istituto d’impiego. Capita quindi che un civilista presti servizio in un istituto d’impiego gestito da uno dei genitori o della cui direzione fa parte un fratello o una sorella. Oppure che sia impiegato in un reparto diretto da un parente stretto o che la moglie o la partner del civilista sia responsabile della pianificazione dell’impiego del personale e dei civilisti. Sebbene simili impieghi comportino un elevato rischio di abusi, finora il diritto vigente non permetteva di vietarli. Per garantire maggiormente

l’esecuzione corretta ed evitare abusi, all’elenco degli impieghi esclusi viene aggiunto alla lettera a un ulteriore motivo di esclusione: il rapporto stretto con persone impiegate nell’istituto d’impiego.

L’espressione di «persone vicine» dovrà essere specificata nell’ordinanza e dovrà comprendere oltre ai familiari anche, ad esempio, partner, amici e colleghi con i quali il civilista intrattiene rapporti

particolarmente stretti. Gli impieghi sono comunque esclusi solo se le persone vicine possono

effettivamente influire sulle attività del civilista. Anche in questo caso dovrà essere l’ordinanza a specificare di quali posizioni si tratta (funzioni di sorveglianza, istruzione e coordinamento in relazione all’impiego del civilista). Il livello di controllo minimo è costituito da una dichiarazione da parte del civilista e dell’istituto d’impiego nella convenzione d’impiego.

Lettera b: la terminologia viene adeguata a quella della lettera a n. 3. La disposizione di cui alla lettera b si riferisce a persone vicine che ad esempio beneficiano di una prestazione di servizi dell’istituto d’impiego, ma non lavorano nello stesso. Un civilista dovrà quindi poter prestare servizio in una casa per anziani nella quale vive sua nonna, escludendo però la possibilità che il mansionario preveda prestazioni di assistenza unicamente a beneficio di quest’ultima.