Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/92: Revisione della legge federale sul servizio civile (Legge sul servizio civile, LSC) · 29 pagine
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Art. 26 cpv. 1 e 2
Capoverso 1: la formulazione che figura nel testo vigente crea false aspettative perché l’organo d’esecuzione non dispone né di servizi che forniscono consulenza e sostegno medico, spirituale,
psicologico e sociale né di un servizio sociale. Negli anni scorsi non era emersa una necessità tale da giustificare la creazione di nuove unità organizzative. La consulenza e il sostegno sociale vengono forniti, se necessario, dai servizi sociali comunali, responsabili dei civilisti in quanto privati anche al di fuori degli impieghi del servizio civile (cfr. cpv. 3). «Consulenza sociale» significa praticamente
soprattutto indirizzare i civilisti che chiedono un aiuto ai servizi sociali comunali. Com’è avvenuto finora, la consulenza legale – incentrata sulle questioni della protezione contro il licenziamento - è a cura dell’organo d’esecuzione.
Il capoverso 2 viene eliminato perché in seguito alla modifica del capoverso 1 non devono più essere presi provvedimenti.
Art. 29 cpv. 2 e 3
Capoverso 2: nel 70 per cento dei casi, per i giorni di servizio civile prestati l’istituto d’impiego non mette a disposizione del civilista un alloggio, ma gli versa un’indennità, attualmente pari a cinque franchi per giorno di servizio prestato. Durante il loro impiego questi civilisti pernottano nei loro alloggi privati. La normativa in vigore avvantaggia i civilisti che pernottano nella loro abitazione privata
rispetto a quelli che pernottano nell’istituto d’impiego pur continuando a pagare l’affitto di casa.
L’indennizzo per l’utilizzo dell’alloggio privato viene quindi abolito. L’effetto secondario che si produce con questo sgravio degli istituti d’impiego dovrà essere in parte compensato con l’aumento del
supplemento applicato alla tariffa di base dei tributi che gli istituti d’impiego devono versare
(appendice 2a OSCi), questo per evitare ripercussioni sul mercato del lavoro e non avvantaggiare gli istituti d’impiego interessati rispetto agli altri che mettono a disposizione un alloggio ai civilisti.
Capoverso 3: nei corsi di formazione la Confederazione assume il ruolo dell’istituto d’impiego. La Confederazione si fa carico anche di determinate spese connesse con le giornate d’introduzione (art. 17a cpv. 3), mentre l’articolo 37 capoverso 1 specifica chi si assume i costi per l’insegnamento vero e proprio.
Art. 31
La distinzione tra attestato di lavoro e conferma del lavoro è conforme agli usi vigenti nel mondo del lavoro, secondo cui per rapporti di lavoro prolungati vengono emessi i primi e per rapporti di lavoro più brevi le seconde. L’istituto d’impiego può rilasciare al civilista un attestato di lavoro anche nel caso di un impiego inferiore a 54 giorni.
Art. 32 cpv. 2
Capoverso 2: qui viene apportata una modifica terminologica a seguito della sostituzione del corso d’introduzione posteriore all’ammissione con la giornata d’introduzione precedente all’ammissione.
Art. 33 cpv. 1
Capoverso 1: questa disposizione viene armonizzata con la nuova disposizione riguardante il
licenziamento anticipato (art. 11 cpv. 3 lett. b). Il licenziamento anticipato per motivi di salute richiede un esame medico.
Sezione 4: Formazione
Dato che la nuova normativa proposta prevede che la giornata d’introduzione si svolga prima
dell’ammissione, l’intera sezione è incentrata unicamente sulla formazione dei civilisti (cfr. art. 17a, 18 e 18b).
Art. 36 Corsi
Capoverso 1: finora dovevano seguire un corso di formazione solo i civilisti che nell’ambito del servizio civile erano chiamati a dispensare cure. La mozione Müller chiede di intensificare la formazione. Viene