Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/92: Revisione della legge federale sul servizio civile (Legge sul servizio civile, LSC) · 29 pagine

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Capoverso 2: sarà possibile escludere il civilista dalla possibilità di prestare servizio civile solo

temporaneamente se, in base a quanto gli viene imputato, sussistono dubbi sulla sua tollerabilità nel servizio civile, ossia finché il procedimento penale è pendente. Al termine del procedimento il civilista viene escluso definitivamente dal servizio civile o riammesso con tutti i diritti e gli obblighi previsti.

Capoverso 3: è introdotta la possibilità per l’organo d’esecuzione di prendere visione dei dati del casellario giudiziale per verificare se sono in corso procedimenti penali. Il rimando al Codice penale va quindi integrato. L’organo d’esecuzione non intende verificare prima di ogni impiego se per il civilista vi sia un’iscrizione nel casellario giudiziale. Procederà in tal senso solo per ragioni particolari

(specificamente in caso di accordi con l’istituto d’impiego per ambiti d’impiego particolarmente

sensibili).

Capoverso 4: dato che l’articolo 12 prevede ora il diritto dell’organo d’esecuzione di prendere visione dei dati del casellario giudiziale in relazione a procedimenti penali pendenti, è necessario disciplinare anche la richiesta di informazioni complementari e la consultazione dei documenti penali presso i ministeri pubblici. Poiché questo aspetto era già previsto nell’articolo 19 capoverso 4, il capoverso 4 dell’articolo 12 viene formulato in maniera analoga. Si rinuncia tuttavia al requisito del consenso da parte della persona interessata. L’organo d’esecuzione deve poter far ricorso a informazioni

supplementari. In certi casi la consultazione del casellario giudiziale potrebbe risultare insufficiente, e dovrà invece poter tener conto di tutti i dati disponibili. In tal senso l’estratto del casellario giudiziale non offre informazioni sufficienti. Una volta creata la base formale e legale, dal punto di vista della protezione dei dati non è necessario che la persona interessata dia il suo consenso. Non deve inoltre essere lasciato alla discrezione della persona interessata consentire o meno di effettuare questa verifica

Capoverso 5: la protezione dei diritti della personalità e gli scopi dell’indagine sono preponderanti rispetto al diritto di consultazione dell’organo d’esecuzione.

Art. 14 cpv. 5 lett. d

Il capoverso 5 lettera d non è più necessario in quanto nell’articolo 36 capoverso 1 viene introdotto l’obbligo di frequentare i corsi di formazione dell’organo d’esecuzione.

Art. 16 Momento della presentazione della domanda

Il precedente capoverso 2 costituisce l’unico contenuto dell’articolo. La possibilità prevista dal diritto vigente di presentare la domanda d’ammissione subito dopo aver partecipato alla giornata

d’orientamento non si è dimostrata valida e risulta pertanto inutile. Tra la manifestazione informativa e l’esame dell’idoneità al servizio militare effettuato al momento del reclutamento passano in genere 1-2 anni. Capita, quindi, che le domande siano ritirate prima del reclutamento o che vadano dimenticate dai richiedenti. In passato ne sono derivate incertezze e confusione che rendevano necessari

accertamenti piuttosto onerosi sul piano amministrativo. Il capoverso 1 viene quindi abrogato.

Art. 16a cpv. 2

Questa disposizione viene modificata. Le modalità di trasferimento elettronico di informazioni relative a procedure alle quali si applica la legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021) tra una parte interessata e un’autorità amministrativa federale sono disciplinate nell’ordinanza del 18 giugno 2010 sulla comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti amministrativi (OCE-PA; RS 172.021.2).

Art. 16c lett. c

Le indicazioni inserite alla lettera c sono necessarie per determinare il momento del licenziamento ordinario dal servizio civile ai sensi dell’articolo 11.

bis Art. 17 cpv. 1

bis

L’abrogazione dell’articolo 16 capoverso 1 rende superfluo il capoverso 1 .

Art. 17a Giornata d’introduzione