Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/92: Revisione della legge federale sul servizio civile (Legge sul servizio civile, LSC) · 29 pagine
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Capoverso 1, lettera b: qui viene apportata una modifica terminologica a seguito della sostituzione del corso d’introduzione posteriore all’ammissione con la giornata d’introduzione precedente
all’ammissione.
Capoverso 1 lettera f: la sostituzione dell’espressione «autorità della giustizia penale» con
l’espressione «autorità penali» adegua il testo alla terminologia del CPP.
Disposizioni transitorie:
Sezione 2: Disposizioni transitorie della modifica del ... 2015
Gli articoli 83 e 83b sono obsoleti (v. qui di seguito). I punti corrispondenti del testo della LSC vengono occupati da nuove disposizioni transitorie.
Art. 81 Domande presentate da reclutandi
Ai fini di uno sgravio amministrativo, si mira a unificare prima possibile la procedura. Per evitare procedure d’ammissione troppo lunghe, rimarranno valide solo le domande inoltrate da reclutandi dichiarati idonei al servizio militare già al momento del reclutamento e sulle quali è quindi possibile decidere. Se invece la loro domanda scade, i reclutandi devono ripresentarla dopo il reclutamento.
Art. 82 Corso d’introduzione
Oltre alle nuove giornate d’introduzione per un periodo transitorio di un anno circa continueranno a essere offerti i corsi d’introduzione.
Dato che si applicano le disposizioni meno severe, non è necessario specificare che le domande ancora in sospeso sottostanno alla normativa previgente; i richiedenti non devono partecipare a una giornata d’introduzione prima dell’ammissione, bensì al corso d’introduzione dopo l’ammissione.
Art. 83 Adeguamento della durata del servizio civile ordinario
L’articolo 83 non è più necessario perché nell’esecuzione del servizio civile non ci sono più persone alle quali è stata inflitta una prestazione di lavoro di pubblico interesse prima del 1° gennaio 2004. Il nuovo articolo 83 riprende il tenore del precedente articolo 81 rivelatosi efficace in occasione
dell’ultima riduzione del numero di giorni di servizio militare da prestare.
Art. 83a Licenziamento dal servizio civile
Sostanzialmente il momento del licenziamento non cambia per i civilisti ammessi al servizio civile prima dell’entrata in vigore della presente revisione della LSC (cpv. 1). Una disposizione aggiuntiva sul momento del licenziamento dovuta alle modifiche apportate alla LM è necessaria solo per i civilisti non incorporati nell’esercito o non facenti parte dei militari di truppa o dei sottufficiali prima di essere ammessi al servizio civile (cpv. 2): conformemente alla nuova disposizione contenuta nell’articolo 11 capoverso 2 lettera a, la durata del loro obbligo di prestare servizio civile deve essere limitata a un massimo di 12 anni. I civilisti «vecchi» non risultano quindi svantaggiati rispetto a quelli «nuovi» e rimane tempo sufficiente per l’esecuzione senza che vengano a crearsi nuovi casi di rigore. Eventuali accordi riguardanti un licenziamento posticipato stipulati per risolvere i casi di rigore o in vista di impieghi all’estero continuano a essere validi (cpv. 2 periodo 2); le persone interessate beneficiano però della riduzione del numero di giorni di servizio da prestare. Il capoverso 3 è necessario per evitare richieste di civilisti che vogliono prestare servizio civile oltre il momento del licenziamento per ottenere il rimborso della tassa d’esenzione dal servizio militare, e ciò è possibile solo una volta prestati tutti i giorni di servizio civile previsti. La LSC non offre quindi spazio a prestazioni di servizio civile volontarie unicamente dovute a queste ragioni. L’organo d’esecuzione informa per tempo i civilisti in merito a questo aspetto.
Capitolo 10 sezione 2a (art. 83b)
L’articolo 83b risulta superfluo perché non sono più pendenti domande d’ammissione presentate prima del 1° aprile 2009.