Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/92: Revisione della legge federale sul servizio civile (Legge sul servizio civile, LSC) · 29 pagine
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quindi introdotto in linea generale l’obbligo di frequentare corsi di formazione, e si aumentano in questo modo i benefici degli impieghi.
Il capoverso 2 apre a possibili futuri sviluppi che consentiranno modifiche della formazione dei civilisti ai fini di un suo miglioramento costante senza dover procedere a una revisione della LSC. La lettera d assicura il «payback» della formazione: più sono i giorni di corso frequentati dal civilista più lungo deve essere l’impiego nell’ambito d’attività per il quale è stato formato. Sarà esonerato dall’obbligo di frequentare un corso di formazione in particolare chi ha acquisito le conoscenze necessarie nel quadro di una formazione professionale (lett. e).
Capoverso 3: le valutazioni sistematiche fanno parte della gestione della qualità dell’organo
d’esecuzione.
Capoverso 4: con riferimento all’estensione dell’articolo 31 ai civilisti viene rilasciato un attestato di frequenza una volta che hanno frequentato interamente il corso di formazione.
Art. 36a Centro di formazione
Già dall’agosto 2011 tutti i corsi di formazione vengono svolti presso il centro di formazione dell’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) di Schwarzenburg. Il rapporto di locazione non può essere prolungato oltre il 2015 a causa delle esigenze dell’UFPP di disporre dei locali per finalità proprie. Sarà quindi necessario individuare una nuova sede che offra spazio sufficiente per rispondere a quanto chiesto dalla mozione Müller.
Art. 37 cpv. 1
Il capoverso 1 riprende la terminologia modificata e non menziona più i corsi d’introduzione.
Art. 38 Indennità per perdita di guadagno
L’introduzione dell’indennità di maternità ha portato alla modifica del titolo della legge sulle indennità di perdita di guadagno. Il titolo citato all’articolo 38 non è quindi più valido. Viene sostituito dalla dicitura abbreviata della legge.
bis ter Art. 42 cpv. 2, 2 e 2
Capoverso 2: per distinguere meglio tra la situazione in cui la domanda viene accettata e quella in cui
bis
può essere accettata, il capoverso 2 viene formulato in termini positivi. Nel capoverso 2 viene inoltre sancita la prassi seguita da vari anni, e sostenuta già dalla ex Commissione di riconoscimento del servizio civile, del riconoscimento di un istituto d’impiego sulla base di un mansionario. Finora
venivano quindi riconosciuti solo gli istituti o solo le attività indicate nel mansionario. Il riconoscimento dell’istituto d’impiego sulla base di un mansionario implica che tutte le attività del civilista
corrispondano a uno o a vari ambiti d’attività elencati all’articolo 4 capoverso 1. Sulla base di questo principio sono finora stati elaborati mansionari relativi alle attività svolte con i giovani nei Comuni o all’assistenza fornita all’interno di scuole integrative. Se l’istituto d’impiego può essere nel complesso attribuito a un unico ambito d’attività, i civilisti possono svolgere compiti anche al di fuori di questo ambito, in quanto vanno a beneficio dell’istituto nel suo insieme.
ter
Il capoverso 2 corrisponde al capoverso 2 lettera b vigente. L’importanza sul piano pratico di questa disposizione enunciata nel messaggio del 22 giugno 1994 (FF 1994 III 1445, qui 1523-24), ma nel frattempo dimenticata, viene qui ribadita: «Gli istituti richiedenti e le attività proposte possono nel singolo caso non corrispondere all’essenza del servizio civile anche se i presupposti di cui agli articoli 2–6 fossero soddisfatti. Il capoverso 2 sarebbe ad esempio applicabile se nel settore d’attività in cui dovrebbe lavorare la persona che presta servizio civile dev’essere conseguito un guadagno, oppure se un progetto di ricerca serve un ente pubblico di un’azienda d’armamento.» Contraddicono lo spirito del servizio civile anche gli impieghi presso arsenali, fabbriche federali di armi o presso
un’amministrazione militare cantonale, e ciò anche se detti istituti servono un interesse pubblico (cfr. FF 1994 III 1486).