Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/92: Revisione della legge federale sul servizio civile (Legge sul servizio civile, LSC) · 29 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 10Fedlex · Rapporto esplicativo

Altre modifiche previste alla OSCi per l’attuazione delle nuove disposizioni contenute nella LSC sono illustrate nel commento ai singoli articoli ai numeri 2 e 3.

La LSC è concepita come una legge quadro nella quale sono definiti principi e norme di delega. Le disposizioni d’esecuzione sono disciplinate nell’OSCi. La presente revisione corregge alcune

incoerenze in merito. La LSC disciplinerà interamente l’obbligo degli istituti d’impiego di pagare tributi (art. 46).

L’attuazione della legge rivista sarà costantemente monitorata nell’ambito del controlling, della gestione della qualità e delle procedure interne di assicurazione della qualità.

1.5 Interventi parlamentari

La presente revisione adempie alla mozione 11.3362 Rendere più utile il servizio civile migliorando la formazione, depositata dal consigliere nazionale Walter Müller il 13 aprile 2011.

2 Commento ai singoli articoli

Art. 3a cpv. 1 lett. b ed e nonché cpv. 2

Capoverso 1 lettera b: concerne soltanto il testo francese (rettifica di un errore di traduzione).

Capoverso 1 lettera e: finora (cfr. lett. a) in ambito scolastico i civilisti potevano essere impiegati solo quando contribuivano a migliorare la situazione scolastica di allievi bisognosi di assistenza, ad esempio per coadiuvare gli insegnanti presso scuole che prevedono un servizio di sostegno

pedagogico per l’integrazione di bambini disabili. Per creare nuovi campi d’impiego in futuro saranno possibili anche impieghi nelle scuole ordinarie. Con l’obiettivo di fornire un sostegno alla formazione scolastica e all’educazione (lett. e) viene creata la base che consente di inserire nell’elenco degli ambiti d’attività menzionati nell’articolo 4 capoverso 1 il nuovo campo d’attività della scuola (cfr. art. 4

bis

cpv. 1 lett. b ). Con le disposizioni proposte i civilisti potranno essere impiegati per la sorveglianza durante le pause, sia all’interno che all’esterno dell’edificio scolastico, nel servizio mensa, in quello di portineria, per aiutare gli alunni a fare i compiti, nello svolgimento di progetti scolastici o come

collaboratori degli insegnanti. In linea di massima, non potranno però fungere da insegnanti.

Come tutti gli altri impieghi anche quelli in ambito scolastico saranno regolamentati attraverso precisi mansionari e ispezioni periodiche in modo da garantire che pongano elevati requisiti e che i civilisti siano impiegati in maniera coerente e facciano un buon lavoro. In questo modo si attua il principio dell’equivalenza tra impieghi nel servizio civile e servizi d’istruzione militari (art. 5).

Il fatto che gli impieghi in ambito scolastico non possano essere fatti valere come stage nell’ambito di una formazione per l’insegnamento lo si può desumere dall’articolo 4a lettera d.

Capoverso 2: questa modifica è dovuta al fatto che nel Rapporto sulla politica della sicurezza 2010 è cambiata la denominazione della Cooperazione nazionale per la sicurezza che ha assunto il nome di Rete integrata Svizzera per la sicurezza.

bis bis bis Art. 4 cpv. 1 lett. b , d, e ed h, 1 , 2 e 2

bis

Capoverso 1 lettera b : all’elenco degli ambiti d’attività viene aggiunto il nuovo ambito «scuola: dal livello prescolastico al livello secondario II compreso» (cfr. art. 3a lett. e). La terminologia si riferisce alla descrizione del sistema formativo svizzero ad opera dell’Ufficio federale di statistica

(www.bfs.admin.ch > 15 – Education, science > Sistême d’éducation). Circoscrivendo il termine «scuola» in questo modo si esclude il livello terziario (scuole universitarie e alte scuole pedagogiche, scuole universitarie professionali, formazione professionale superiore). I civilisti devono essere, infatti, impiegati a sostegno della formazione scolastica e dell’educazione di bambini e giovani. Il campo delimitato abbraccia non solo la scuola dell’obbligo e la scuola dell’infanzia, ma anche la formazione professionale di base (compresa la maturità professionale) e la formazione superiore di cultura generale del livello secondario II (licei e scuole medie specializzate compresa la maturità

specialistica).

Capoverso 1 lettera d: l’ambito d’attività «foreste» (nella legge vigente alla lett. e) è relativamente limitato riguardo a possibilità d’impiego. Dato che la persona soggetta al servizio civile può prestare i suoi periodi d’impiego al massimo in due ambiti d’attività (cfr. art. 36 cpv. 1 OSCi), molti civilisti rinunciano a prestarli in ambito forestale perché spesso non è garantito che in questo piccolo ambito