Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/92: Revisione della legge federale sul servizio civile (Legge sul servizio civile, LSC) · 29 pagine
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1.2.3 Adeguamento della LSC alla politica agricola 2014-2017
Il profondo mutamento in atto nella legislazione agricola (in particolare il sistema dei pagamenti diretti) richiede una modifica delle disposizioni riguardanti gli impieghi dei civilisti nelle aziende agricole. Il riconoscimento degli istituti d’impiego non sarà più condizionato dalla necessità delle aziende agricole di ottenere un sostegno. Il quadro entro il quale si può prestare il servizio civile viene ridefinito (art. 4
bis
cpv. 2 e 2 ). In agricoltura i civilisti possono essere impiegati in particolare negli ambiti in cui le aziende agricole ricevono contributi per la biodiversità, contributi per la qualità del paesaggio o aiuti agli investimenti per miglioramenti strutturali.
1.2.4 Le altre proposte per ottimizzare l’esecuzione del servizio civile
Le esperienze maturate negli ultimi anni sul piano dell’esecuzione hanno evidenziato una necessità di ottimizzazione. La crescente mole di lavoro ha reso più complessa l’esecuzione. Si tratta dunque di snellire ulteriormente le procedure dove possibile e si rendono necessarie modifiche in particolare ai seguenti articoli della LSC:
− articolo 3a, Obiettivi e 4, Ambiti d’attività: poiché il numero di civilisti e dei giorni di servizio civile
da prestare è in costante aumento e la disponibilità di posti d’impiego negli ambiti d’attività
esistenti è pressoché esaurita, è urgente trovare nuovi istituti e posti d’impiego. L’introduzione della «scuola» come nuovo ambito d’attività del servizio civile implica che il servizio civile dovrà «contribuire a sostenere la formazione e l’educazione scolastiche» (art. 3a LSC); nell’articolo 4 capoverso 1 LSC la scuola viene introdotta come nuovo ambito d’attività. Viene inoltre creata una nuova base legale che permetta di testare nuovi ambiti d’attività per ampliare il campo d’azione bis
dell’organo d’esecuzione (art. 4 cpv. 1 );
− articolo 7, Impieghi all’estero: l’articolo viene riformulato d’intesa con il DFAE con particolare
riferimento alle questioni legate alla sicurezza;
− articolo 11, Termine dell’obbligo di prestare servizio civile: sono precisate le disposizioni relative al
licenziamento anticipato. Il licenziamento anticipato è previsto anche per motivi di salute tali da non permettere più l’impiego o nel caso di comportamenti violenti inammissibili;
− articoli 12, Esclusione dal servizio civile o da prestazioni di servizio civile e 19, Preparazione degli
impieghi: in relazione all’esame dell’esclusione dal servizio civile o da prestazioni di servizio civile, le nuove disposizioni concedono all’organo d’esecuzione di prendere visione del casellario
giudiziale per verificare l’esistenza di procedimenti penali in corso. L’organo d’esecuzione potrà inoltre accedere online ai dati del casellario giudiziale per verificare sentenze emesse o
procedimenti penali pendenti (per procedere all’esclusione dal servizio civile o da prestazioni di servizio civile o per verificare la buona reputazione della persona soggetta al servizio civile in vista di determinati impieghi). Questo richiede corrispondenti adeguamenti del Codice penale (CP; RS 311.0, art. 365 e 367);
− articoli 16–18b, Procedura d’ammissione: non è più possibile presentare domanda prima del
reclutamento. Il corso d’introduzione da seguire dopo l’ammissione finora previsto è sostituito da una giornata d’introduzione da seguire prima dell’ammissione entro tre mesi dalla presentazione della domanda. Ai richiedenti la cui domanda è pendente il comando militare deve consentire di frequentare la giornata introduttiva durante il servizio militare;
− articolo 19, Preparazione degli impieghi: sono definite le responsabilità e l’istituto d’impiego valuta
l’idoneità del civilista. In genere l’organo d’esecuzione verifica solo la reputazione del civilista e se il comportamento di quest’ultimo potrebbe non renderlo idoneo al prossimo impiego. In caso di dubbi motivati in tal senso, l’organo d’esecuzione può non approvare la convenzione d’impiego;
− articolo 29, Prestazioni a favore di chi presta servizio civile: chi utilizza il proprio alloggio privato
non riceve più alcuna indennità per l’alloggio. Questa correzione comporta, come effetto
secondario, uno sgravio di gran parte degli istituti d’impiego. I civilisti, di contro, sono meno attirati economicamente dal servizio civile;
− articolo 46, Tributi dell’istituto d’impiego: è precisato e aggiornato l’elenco dei casi nei quali gli
istituti d’impiego possono essere esentati dal tributo;