Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/92: Revisione della legge federale sul servizio civile (Legge sul servizio civile, LSC) · 29 pagine

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Art. 7 Impieghi all’estero

Nel capoverso 1 rimane inalterato il carattere potestativo degli impieghi all’estero. I civilisti non hanno quindi automaticamente diritto a prestare servizio all’estero. Il capoverso 2 rimane inalterato. Il

capoverso 3 descrive, con un elenco non esaustivo, gli obiettivi perseguiti con gli impieghi all’estero (cfr. cpv. 4 lett. d). Il capoverso 3 lettera b specifica che gli impieghi possono essere disposti in tutte le fasi della gestione integrata dei rischi nell’ambito della protezione civile (cfr. elenco all’art. 4 cpv. 1 lett. h).

Il requisito dell’idoneità agli impieghi all’estero previsto dal capoverso 1 vigente è sostituito dal criterio dei requisiti particolari ai quali devono rispondere sia i civilisti sia gli istituti d’impiego. Il capoverso 4 lettera a stabilisce ora che tutte le disposizioni relative agli impieghi all’estero dovranno essere

disciplinate a livello di ordinanza. Le legge vigente prevede che possano essere assegnati a impieghi all’estero civilisti che sono idonei per carattere, capacità professionali o esperienze precedenti nello stesso ambito. Continueranno a vigere queste condizioni. Nell’ordinanza saranno però precisate e descritte in maniera più dettagliata, in quanto gli impieghi all’estero potranno essere svolti unicamente da civilisti qualificati e in grado di reagire opportunamente in particolari situazioni di rischio. I civilisti impiegati all’estero dovranno anche essere consapevoli che la promozione civile e militare della pace prevede un approccio integrato e può essere necessario cooperare con l’esercito.

Il Consiglio federale tratta anche gli aspetti legati alla sicurezza (cpv. 4 lett. b) definendo a quali

condizioni sia possibile e ragionevole inviare un civilista all’estero. Deve essere disciplinato anche il coordinamento con le istanze specializzate competenti (cpv. 4 lett. c) per l’esame degli obiettivi di un impiego e il Consiglio federale deve avere la facoltà di disciplinare altri possibili tipologie di impiego all’estero (cpv. 4 lett. d). Si pensi ad esempio all’accompagnamento di persone disabili in campi vacanze o in viaggi, per i quali gli istituti d’impiego hanno una certa richiesta, o alla protezione

dell’ambiente transfrontaliera ad esempio in un ecosistema unitario che si trova in una zona di confine.

Art. 7a, rubrica e cpv. 1

Il titolo e il capoverso 1 specificano che le disposizioni dell’articolo 7a si applicano agli impieghi per tutto l’ambito d’attività indicato dall’articolo 4 capoverso 1 lettera h e in tutte le fasi della gestione integrata dei rischi nell’ambito della protezione civile.

Art. 8

Capoverso 1: viene corretto un errore di traduzione del testo italiano: il termine «sottoufficiali» viene sostituito con l’espressione «sottufficiali superiori».

Art. 9 lett. a-c

Lettera a: il corso d’introduzione come parte dell’obbligo di prestare servizio civile viene meno perché sostituito da una giornata d’introduzione da assolvere prima dell’ammissione al servizio civile (cfr. art. 17a). Viene inserito l’obbligo di sostenere un colloquio presso l’organo d’esecuzione che finora

figurava nella OSCi solo come «colloquio personale». In futuro si distinguerà quindi tra colloquio da sostenere presso l’organo d’esecuzione e presentazione presso gli istituti d’impiego (cfr. lett. c). Il colloquio presso l’organo d’esecuzione viene disposto nel caso ad esempio in cui il civilista chieda una consulenza personalizzata, non collabori sufficientemente per l’adempimento dei propri obblighi, abbia bisogno di aiuto nella ricerca di possibilità d’impiego o necessiti di un’assistenza particolare da parte dell’organo d’esecuzione o all’interno dell’istituto d’impiego.

L’inserimento nell’elenco degli obblighi del colloquio da sostenere presso l’organo d’esecuzione permetterà in futuro, nel caso in cui il civilista non rispondesse alla convocazione, non solo, com’è avvenuto finora, di prevedere sanzioni disciplinari per violazione di un obbligo fondamentale

(ottemperare alle convocazioni e alle istruzioni dell’organo d’esecuzione o dei suoi delegati

conformemente all’art. 27 cpv. 3 lett. b), ma di sporgere denuncia per omissione di servizio (cfr. art. 73 e 74) o rifiuto del servizio civile (art. 72).

Lettera b: l’espressione «per gli impieghi previsti» è superflua e viene quindi eliminata. Si rimanda inoltre all’intero articolo 36 completamente rivisto (cfr. commento all’art. 36).