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Consultazione 2015/68: Adesione della Svizzera alla Banca asiatica d'investimento per le infrastrutture · 35 pagine

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Allegato B Elezione degli Amministratori

Il Consiglio dei Governatori definisce le regole per l’organizzazione di ogni elezione di Amministratori conformemente alle seguenti disposizioni.

1. Circoscrizioni. Ogni Amministratore rappresenta uno o più membri che formano una circoscrizione. Il totale dei diritti di voto cumulati di ogni circoscrizione corrisponde al numero di voti che l’Amministratore può esprimere secondo l’articolo 28 paragrafo 3.

2. Diritti di voto delle circoscrizioni. Per ogni elezione, il Consiglio dei Governatori stabilisce una percentuale minima di diritti di voto delle circoscrizioni che permette agli Amministratori di essere eletti dai Governatori che rappresentano i membri regionali (Amministratori regionali) e una percentuale minima di diritti di voto delle circoscrizioni per gli Amministratori eletti dai Governatori che rappresentano i membri non regionali (Amministratori non regionali).

a) La percentuale minima per gli Amministratori regionali è fissata sotto forma di percentuale del totale dei voti di cui dispongono i Governatori che rappresentano i membri regionali (Governatori regionali). La percentuale minima iniziale per gli Amministratori regionali è fissata al 6 %.

b) La percentuale minima per gli Amministratori non regionali è fissata sotto forma di percentuale del totale dei voti di cui dispongono i Governatori che rappresentano i membri non regionali (Governatori non regionali). La percentuale minima iniziale per gli Amministratori non regionali è fissata al 15 %.

3. Percentuale di adeguamento. Per adeguare i diritti di voto tra le circoscrizioni quando sono necessari più turni di elezione conformemente al paragrafo 7, il Consiglio dei Governatori stabilisce, per ogni elezione, una percentuale di adeguamento per gli Amministratori regionali e una percentuale di adeguamento per gli Amministratori non regionali. Le percentuali di adeguamento devono essere superiori alle percentuali minime corrispondenti.

a) La percentuale di adeguamento per gli Amministratori regionali è fissata sotto forma di percentuale del totale dei voti di cui dispongono i Governatori regionali. La percentuale di adeguamento iniziale per gli Amministratori regionali è fissata al 15 %.

b) La percentuale di adeguamento per gli Amministratori non regionali è fissata sotto forma di percentuale del totale dei voti di cui dispongono i Governatori non regionali. La percentuale di adeguamento iniziale per gli Amministratori non regionali è fissata al 60 %.

4. Numero di candidati. Per ogni elezione, il Consiglio dei Governatori stabilisce il numero di Amministratori regionali e di Amministratori non regionali da eleggere in base alle decisioni sull’effettivo e sulla composizione del Consiglio di amministrazione prese