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Consultazione 2015/68: Adesione della Svizzera alla Banca asiatica d'investimento per le infrastrutture · 35 pagine
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tutte le altre condizioni per l’adesione prima della data di cui all’articolo 58 paragrafo 1.
(2) I membri della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo o della Banca asiatica per lo sviluppo che non aderiscono secondo l’articolo 58 possono essere ammessi come membri della Banca, secondo le modalità e alle condizioni fissate dalla Banca, mediante una votazione a maggioranza speciale del Consiglio dei Governatori secondo l’articolo 28.
(3) Se un candidato non è sovrano o responsabile della condotta delle sue relazioni internazionali, la domanda di adesione alla Banca deve essere presentata o approvata dal membro della Banca responsabile delle sue relazioni internazionali.
Capitolo II Capitale
Articolo 4 Capitale autorizzato
(1) Il capitale sociale autorizzato della Banca è di cento miliardi di dollari USA (100 000 000 000 $), suddiviso in un milione (1 000 000) di quote del valore nominale di centomila dollari (100 000 $) l’una, che possono essere sottoscritte esclusivamente da membri secondo l’articolo 5.
(2) Il capitale sociale autorizzato iniziale è suddiviso in quote versate e quote richiamabili. Il valore nominale complessivo delle quote versate è di venti miliardi di dollari (20 000 000 000 $) e quello delle quote richiamabili è di ottanta miliardi di dollari (80 000 000 000 $).
(3) Il capitale sociale autorizzato della Banca può essere aumentato dal Consiglio dei Governatori mediante una votazione a maggioranza qualificata secondo l’articolo 28, alla data nonché secondo le modalità e alle condizioni che esso ritiene opportune; ciò vale anche per il rapporto tra quote versate e quote richiamabili.
(4) Ai sensi del presente Accordo, il termine «dollaro» e il simbolo «$» si riferiscono al mezzo di pagamento ufficiale degli Stati Uniti d’America.
Articolo 5 Sottoscrizione di quote
(1) Ogni membro sottoscrive quote del capitale sociale della Banca. Ogni sottoscrizione del capitale sociale autorizzato iniziale comprende quote versate e quote richiamabili in rapporto di due (2) a otto (8). Il numero iniziale di quote che devono essere sottoscritte dagli Stati che aderiscono secondo l’articolo 58 membri è stabilito nell’allegato A.
(2) Il numero iniziale di quote che devono essere sottoscritte dagli Stati che aderiscono