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Consultazione 2015/68: Adesione della Svizzera alla Banca asiatica d'investimento per le infrastrutture · 35 pagine
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scopo e rientrino nelle funzioni della Banca;
9. può esercitare tutti gli altri poteri ed emanare le regole e i regolamenti necessari o
opportuni per sostenere il suo scopo e le sue funzioni, a patto che siano conformi con le disposizioni del presente Accordo.
Articolo 17 Fondi speciali
(1) La Banca può accettare Fondi speciali che corrispondono al suo scopo e rientrano nelle sue funzioni; tali Fondi speciali sono risorse della Banca. La totalità delle spese di gestione dei Fondi speciali è carico del relativo Fondo speciale.
(2) I Fondi speciali accettati dalla Banca possono essere impiegati secondo modalità e a condizioni compatibili con lo scopo e le funzioni della Banca nonché conformi all’accordo relativo a tali fondi.
(3) La Banca adotta le regole e i regolamenti speciali necessari per l’istituzione, l’amministrazione e l’impiego di tali Fondi speciali. Tali regole e regolamenti devono essere compatibili con le disposizioni del presente Accordo, fatte salve quelle applicabili espressamente solo alle operazioni ordinarie della Banca.
(4) L’espressione «risorse dei Fondi Speciali» designa le risorse di qualsiasi Fondo speciale e comprende:
i) i fondi accettati dalla Banca e destinati a un Fondo speciale;
ii) i fondi ricevuti in relazione a mutui o garanzie e i ricavi di qualsiasi partecipazione, finanziati mediante le risorse di un Fondo speciale e incassati dal Fondo speciale in base alle regole e ai regolamenti della Banca che lo disciplinano;
iii) i redditi derivanti da investimenti di risorse dei Fondi Speciali; e
iv) tutte le altre risorse messe a disposizione di Fondi speciali.
Articolo 18 Destinazione e distribuzione del reddito netto
(1) Almeno una volta all’anno, il Consiglio dei Governatori determina la quota di reddito netto della Banca destinata agli utili non distribuiti e ad altri scopi, previa deduzione della parte destinata alla riserva, e, se del caso, la quota da distribuire ai membri. Ogni decisione sulla destinazione del reddito netto della Banca ad altri scopi è presa mediante una votazione a maggioranza qualificata secondo l’articolo 28.
(2) La distribuzione prevista al paragrafo 1 è effettuata proporzionalmente al numero di quote possedute da ogni membro; il Consiglio dei Governatori stabilisce le modalità e la valuta dei pagamenti.