Progetto
Consultazione 2015/68: Adesione della Svizzera alla Banca asiatica d'investimento per le infrastrutture · 35 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 3Fedlex · Progetto
Capitolo I Scopo, funzioni e membri
Articolo 1 Scopo
(1) Lo scopo della Banca è di: i) promuovere uno sviluppo economico sostenibile, creare ricchezza e migliorare la connettività delle infrastrutture in Asia investendo nelle infrastrutture e in altri settori produttivi e ii) promuovere la cooperazione e il partenariato a livello regionale affrontando le sfide dello sviluppo in stretta collaborazione con altre istituzioni multilaterali e bilaterali di sviluppo.
(2) Ai sensi del presente Accordo, i termini «Asia» e «regione» si riferiscono alle regioni geografiche classificate dalle Nazioni Unite come Asia e Oceania e alla loro composizione, a meno che il Consiglio dei Governatori non decida altrimenti.
Articolo 2 Funzioni
Per raggiungere il suo scopo, la Banca svolge le seguenti funzioni:
i) promuovere gli investimenti, nella regione, di capitale pubblico e privato per scopi di
sviluppo, in particolare per lo sviluppo delle infrastrutture e di altri settori produttivi;
ii) impiegare le risorse a sua disposizione per finanziare tale sviluppo nella regione,
compresi i progetti e i programmi che contribuiscono più efficacemente alla crescita economica armoniosa dell’intera regione, prestando particolare attenzione ai bisogni dei membri meno sviluppati della regione;
iii) incoraggiare gli investimenti privati in progetti, imprese e attività che contribuiscono
allo sviluppo economico della regione, in particolare nelle infrastrutture e in altri settori produttivi, e supplire agli investimenti privati quando il capitale privato non è disponibile secondo modalità e a condizioni ragionevoli; e
iv) avviare tutte le altre attività e fornire tutti gli altri servizi atti a sostenere queste
funzioni.
Articolo 3 Membri
(1) Alla Banca possono aderire i membri della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo e della Banca asiatica per lo sviluppo.
a) I membri regionali sono quelli menzionati nell’allegato A parte A e gli altri membri appartenenti alla regione asiatica secondo l’articolo 1 paragrafo 2. Tutti gli altri membri sono membri non regionali.
b) I membri fondatori sono quelli menzionati nell’allegato A che hanno firmato il presente Accordo alla data menzionata all’articolo 57 o prima e soddisfacevano