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Consultazione 2015/68: Adesione della Svizzera alla Banca asiatica d'investimento per le infrastrutture · 35 pagine

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Capitolo I Scopo, funzioni e membri

Articolo 1 Scopo

(1) Lo scopo della Banca è di: i) promuovere uno sviluppo economico sostenibile, creare ricchezza e migliorare la connettività delle infrastrutture in Asia investendo nelle infrastrutture e in altri settori produttivi e ii) promuovere la cooperazione e il partenariato a livello regionale affrontando le sfide dello sviluppo in stretta collaborazione con altre istituzioni multilaterali e bilaterali di sviluppo.

(2) Ai sensi del presente Accordo, i termini «Asia» e «regione» si riferiscono alle regioni geografiche classificate dalle Nazioni Unite come Asia e Oceania e alla loro composizione, a meno che il Consiglio dei Governatori non decida altrimenti.

Articolo 2 Funzioni

Per raggiungere il suo scopo, la Banca svolge le seguenti funzioni:

i) promuovere gli investimenti, nella regione, di capitale pubblico e privato per scopi di

sviluppo, in particolare per lo sviluppo delle infrastrutture e di altri settori produttivi;

ii) impiegare le risorse a sua disposizione per finanziare tale sviluppo nella regione,

compresi i progetti e i programmi che contribuiscono più efficacemente alla crescita economica armoniosa dell’intera regione, prestando particolare attenzione ai bisogni dei membri meno sviluppati della regione;

iii) incoraggiare gli investimenti privati in progetti, imprese e attività che contribuiscono

allo sviluppo economico della regione, in particolare nelle infrastrutture e in altri settori produttivi, e supplire agli investimenti privati quando il capitale privato non è disponibile secondo modalità e a condizioni ragionevoli; e

iv) avviare tutte le altre attività e fornire tutti gli altri servizi atti a sostenere queste

funzioni.

Articolo 3 Membri

(1) Alla Banca possono aderire i membri della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo e della Banca asiatica per lo sviluppo.

a) I membri regionali sono quelli menzionati nell’allegato A parte A e gli altri membri appartenenti alla regione asiatica secondo l’articolo 1 paragrafo 2. Tutti gli altri membri sono membri non regionali.

b) I membri fondatori sono quelli menzionati nell’allegato A che hanno firmato il presente Accordo alla data menzionata all’articolo 57 o prima e soddisfacevano