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Consultazione 2015/68: Adesione della Svizzera alla Banca asiatica d'investimento per le infrastrutture · 35 pagine

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Capitolo XI Disposizioni finali

Articolo 57 Firma e deposito

(1) Il presente Accordo, depositato presso il Governo della Repubblica Popolare Cinese (di seguito il «depositario»), resta aperto alla firma dei Governi dei Paesi enumerati nell’allegato A fino al 31 dicembre 2015.

(2) Il depositario invia copie certificate conformi del presente Accordo a tutti i firmatari e agli altri Paesi che divengono membri della Banca.

Articolo 58 Ratifica, accettazione o approvazione

(1) Il presente Accordo è sottoposto alla ratifica, all’accettazione o all’approvazione dei firmatari, i quali depositano i pertinenti strumenti presso il depositario entro il 31 dicembre 2016 o, se necessario, entro una data successiva decisa dal Consiglio dei Governatori mediante una votazione a maggioranza speciale secondo l’articolo 28. Il depositario dà debito avviso di ogni deposito, indicandone la data, agli altri firmatari.

(2) Il firmatario il cui strumento di ratifica, accettazione o approvazione sia depositato prima della data di entrata in vigore del presente Accordo diviene membro della Banca alla data di entrata in vigore. Ogni altro firmatario che si sia conformato al disposto del paragrafo precedente diviene membro alla data di deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

Articolo 59 Entrata in vigore

Il presente Accordo entra in vigore non appena siano stati depositati gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione di almeno dieci (10) firmatari, le cui sottoscrizioni iniziali, conformemente all’Allegato A, rappresentino complessivamente almeno il cinquanta (50) per cento del totale delle sottoscrizioni.

Articolo 60 Assemblea inaugurale e avvio delle operazioni

(1) Non appena il presente Accordo entra in vigore, ciascun membro nomina un Governatore e il depositario convoca l’assemblea inaugurale del Consiglio dei Governatori.

(2) In occasione dell’assemblea inaugurale, il Consiglio dei Governatori:

i) elegge il Presidente;

ii) elegge gli Amministratori della Banca conformemente all’articolo 25