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Consultazione 2015/68: Adesione della Svizzera alla Banca asiatica d'investimento per le infrastrutture · 35 pagine

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i) ogni importo dovuto al Paese interessato, per le sue quote, va trattenuto finché detto Paese, la sua banca centrale, una sua agenzia, un suo organo o una sua suddivisione politica resta impegnato verso la Banca come mutuatario, garante o altro contraente in relazione a una partecipazione o a un altro finanziamento; detto importo può, a scelta della Banca, essere destinato alla liquidazione di un qualunque impegno giungente a scadenza. Nessun importo va invece trattenuto a cagione di un impegno condizionale del Paese risultante da successive richieste di versamenti sulle quote da esso sottoscritte conformemente all’articolo 6 paragrafo 3. In ogni caso, nessun importo dovuto a un membro per le sue quote può essergli pagato prima di sei (6) mesi dalla data in cui ha cessato di essere membro;

ii) sino a completo pagamento del prezzo di riscatto, possono venir effettuati, di tanto in tanto, dei rimborsi su quote, contro consegna, da parte del Paese interessato, dei corrispondenti certificati e nella misura in cui la somma dovuta a titolo di riscatto, calcolata secondo il paragrafo 2, superi l’importo complessivo degli impegni derivanti da mutui, garanzie, partecipazioni e altri finanziamenti di cui alla cifra i;

iii) i pagamenti sono effettuati nelle valute disponibili, stabilite dalla Banca considerando la propria situazione finanziaria;

iv) se la Banca subisce perdite su mutui, garanzie, partecipazioni e altri finanziamenti in essere alla data in cui il Paese cessa di essere membro e se l’ammontare di tali perdite supera la riserva di copertura esistente alla data di cessazione, il Paese interessato deve rimborsare, su richiesta, l’importo che sarebbe stato dedotto dal prezzo di riscatto delle sue quote qualora si fosse tenuto conto di tali perdite nella determinazione di detto prezzo. Inoltre l’ex membro resta tenuto a rispondere a ogni richiamo di sottoscrizioni non versate conformemente all’articolo 6 paragrafo 3, nella misura in cui lo sarebbe stato qualora la perdita di capitale fosse stata subita, e la richiesta fatta, allorquando veniva stabilito il prezzo di riscatto delle sue quote.

(4) Se la Banca cessa la sua attività conformemente all’articolo 41 entro sei (6) mesi dalla data in cui un Paese cessa di essere membro, tutti i diritti del medesimo sono definiti conformemente agli articoli 41-43. Il Paese in questione, quanto all’applicazione di detti articoli, è considerato come se fosse ancora membro, pur non avendo diritto di voto.

Capitolo VIII Sospensione e cessazione delle operazioni della Banca