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Consultazione 2015/68: Adesione della Svizzera alla Banca asiatica d'investimento per le infrastrutture · 35 pagine

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Articolo 37 Recesso

(1) Ogni membro può, in qualsiasi momento, recedere dalla Banca mediante notificazione scritta alla sede principale della medesima.

(2) Il recesso diviene effettivo, e l’adesione cessa, alla data precisata nella notificazione, ma in nessun caso meno di sei (6) mesi dalla data in cui la Banca ha ricevuto la notificazione. Prima che il recesso divenga effettivo, il membro può tuttavia comunicare per iscritto in qualsiasi momento alla Banca che annulla la notificazione di recesso.

(3) Un membro receduto conserva, verso la Banca, gli obblighi cui sottostava, per l’insieme dei suoi impegni diretti e condizionali, alla data di invio della notificazione di recesso. Se quest’ultimo diviene effettivo, il membro non assume alcuna responsabilità per gli obblighi risultanti da operazioni fatte dalla Banca dopo la data in cui la Banca ha ricevuto la notificazione di recesso.

Articolo 38 Sospensione

(1) Se un membro disattende un obbligo verso la Banca, il Consiglio dei Governatori può sospenderlo mediante una votazione a maggioranza qualificata secondo l’articolo 28.

(2) Un membro sospeso cessa automaticamente di essere membro dopo un (1) anno dalla data della sospensione, a meno che il Consiglio dei Governatori non decida, mediante una votazione a maggioranza qualificata secondo l’articolo 28, di ripristinarlo nell’esercizio dei suoi diritti.

(3) Durante la sospensione, il membro è privato di tutti i diritti conferiti dal presente Accordo, salvo da quello di recesso, ma resta sottoposto a tutti gli obblighi.

Articolo 39 Liquidazione dei conti

(1) Dopo la data in cui un Paese cessa di essere membro, esso resta responsabile dei suoi obblighi diretti e dei suoi impegni condizionali verso la Banca fintanto che sussiste una parte dei mutui, delle garanzie, delle partecipazioni o di altre forme di finanziamento di cui all’articolo 11 paragrafo 2 cifra vi (di seguito «altri finanziamenti») assunti prima che cessasse di essere membro, ma non ha alcuna responsabilità in relazione a mutui, garanzie, partecipazioni o altre forme di finanziamento assunti dalla Banca in seguito né partecipa ai ricavi o alle spese della Banca.

(2) Al momento in cui un Paese cessa di essere membro, la Banca provvede a riscattare le quote del Paese nell’ambito della liquidazione dei suoi conti conformemente ai paragrafi 3 e 4. A tal fine, il prezzo di riscatto delle quote corrisponde al valore certificato nei registri della Banca alla data in cui il Paese cessa di essere membro.

(3) Il pagamento delle quote riscattate dalla Banca in virtù del presente articolo sottostà alle seguenti condizioni: