Progetto

Consultazione 2015/68: Adesione della Svizzera alla Banca asiatica d'investimento per le infrastrutture · 35 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 7Fedlex · Progetto

che la Banca non abbia bisogno di tale importo per effettuare le sue operazioni. Tali titoli di credito o obbligazioni non sono negoziabili, non fruttano interessi e, su richiesta, devono essere pagati alla Banca al valore nominale.

Articolo 7 Modalità applicabili alle quote

(1) Le quote di capitale sottoscritte inizialmente dai membri sono emesse al valore nominale. Anche le altre quote sono emesse al valore nominale, a meno che il Consiglio dei Governatori non decida, in circostanze particolari, mediante una votazione a maggioranza speciale secondo l’articolo 28, di emetterle ad altre condizioni.

(2) Le quote di capitale non possono essere costituite in pegno né gravate in alcun modo e sono trasferibili unicamente alla Banca.

(3) La responsabilità dei membri derivante dalle quote è limitata alla parte non versata del prezzo di emissione.

(4) Nessun membro risponde degli obblighi della Banca in virtù della sua adesione.

Articolo 8 Risorse ordinarie

Ai sensi del presente Accordo, l’espressione «risorse ordinarie» della Banca comprende:

i) il capitale sociale autorizzato della Banca, composto dalle quote versate e dalle quote

richiamabili, sottoscritto secondo l’articolo 5;

ii) i fondi raccolti dalla Banca in virtù dei poteri di cui all’articolo 16 paragrafo 1, a cui si

applicano le disposizioni sui richiami di cui all’articolo 6 paragrafo 3;

iii) i fondi risultanti dal rimborso di mutui o garanzie concessi con le risorse di cui alle

cifre i e ii o dal ritorno su partecipazioni e altri tipi di finanziamento approvati secondo l’articolo 11 paragrafo 2 cifra vi effettuati con tali risorse;

iv) i redditi risultanti da mutui concessi con i fondi menzionati sopra o da garanzie a cui si

applicano le disposizioni sui richiami di cui all’articolo 6 paragrafo 3; e

v) tutti gli altri fondi o redditi ricevuti dalla Banca che non fanno parte dei Fondi Speciali

di cui all’articolo 17.