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Consultazione 2015/68: Adesione della Svizzera alla Banca asiatica d'investimento per le infrastrutture · 35 pagine
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maggioranza qualificata secondo l’articolo 28. Le riunioni possono essere convocate dal Presidente o ogni qualvolta richiesto da tre (3) Amministratori.
(2) Alle riunioni del Consiglio di amministrazione, il quorum è raggiunto se è presente una maggioranza degli Amministratori che rappresenti almeno due terzi del totale dei voti attribuiti ai membri.
(3) Il Consiglio dei Governatori emana regolamenti per consentire ai membri senza un Amministratore della loro nazionalità di far assistere un delegato senza diritto di voto ad ogni riunione del Consiglio di amministrazione in cui si esamina una questione che li riguarda in modo particolare.
(4) Il Consiglio di amministrazione istituisce procedure che consentano di tenere riunioni elettroniche o di votare su una questione senza convocare una riunione.
Articolo 28 Votazione
(1) Il numero totale dei voti attribuiti a ogni membro è composto dalla somma dei voti di base, dei voti determinati in base alle sue quote e, nel caso dei membri fondatori, dei voti di membro fondatore.
i) Il numero dei voti di base di ogni membro risulta dalla equa ripartizione fra i membri del dodici (12) per cento del totale dei voti di base, dei voti determinati in base alle quote e dei voti di membro fondatore.
ii) Il numero dei voti determinati in base alle quote di ogni membro è uguale al numero di quote del capitale sociale della Banca in suo possesso.
iii) A ogni membro fondatore sono attribuiti seicento (600) voti di membro fondatore.
Nel caso in cui un membro non ha versato una parte dell’importo dovuto per i suoi obblighi relativi alle quote versate di cui all’articolo 6, il numero di voti determinati in base alle quote spettanti a tale membro è ridotto, fintanto che la situazione persiste, proporzionalmente alla percentuale del valore nominale totale delle quote versate da esso sottoscritte corrispondente all’importo dovuto non versato.
(2) Nelle votazioni in seno al Consiglio dei Governatori, ogni Governatore ha diritto a esprimere i voti del membro che rappresenta.
i) A meno che il presente Accordo non preveda espressamente altrimenti, il Consiglio dei Governatori decide su tutte le questioni che gli sono sottoposte con una maggioranza dei voti espressi.
ii) Una votazione del Consiglio dei Governatori a maggioranza qualificata richiede l’approvazione di due terzi dei Governatori, che rappresentino almeno tre quarti del totale dei voti attribuiti ai membri.
iii) Un votazione del Consiglio dei Governatori a maggioranza speciale richiede