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Consultazione 2015/68: Adesione della Svizzera alla Banca asiatica d'investimento per le infrastrutture · 35 pagine
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Articolo 40 Sospensione temporanea delle operazioni
In caso di emergenza, il Consiglio di amministrazione può sospendere temporaneamente le operazioni in relazione a nuovi mutui, garanzie, partecipazioni e altre forme di finanziamento di cui all’articolo 11 paragrafo 2 cifra vi, nell’attesa che il Consiglio dei Governatori abbia a deliberarne e decidere.
Articolo 41 Cessazione delle operazioni
(1) La Banca può cessare le operazioni con una risoluzione del Consiglio dei Governatori, approvata mediante una votazione a maggioranza qualificata secondo l’articolo 28.
(2) Dopo la cessazione, la Banca smette immediatamente tutte le attività tranne quelle connesse con la realizzazione, la conservazione e la salvaguardia adeguate dei suoi attivi e con la liquidazione dei suoi impegni.
Articolo 42 Responsabilità dei membri e liquidazione dei crediti
(1) In caso di cessazione delle operazioni della Banca, la responsabilità dei membri risultante dalle sottoscrizioni non versate del capitale sociale della Banca nonché dal deprezzamento della propria valuta sussiste fino ad avvenuta liquidazione di tutte le pretese dei creditori, comprese quelle condizionali.
(2) I detentori di crediti diretti vanno tacitati attingendo dapprima agli averi della Banca e successivamente ai fondi versati alla Banca o a sottoscrizioni non versate o richiamabili. Prima di ogni versamento ai creditori, il Consiglio di amministrazione prende le misure ritenute necessarie per assicurare un riparto proporzionale fra detentori di crediti diretti e detentori di crediti condizionali.
Articolo 43 Distribuzione degli averi
(1) Non è effettuata alcuna distribuzione di averi ai membri a motivo della loro sottoscrizione al capitale sociale della Banca prima che:
i) tutti gli impegni verso i creditori siano soddisfatti o si sia a ciò provveduto, e
ii) il Consiglio dei Governatori abbia deciso tale distribuzione mediante una votazione a maggioranza qualificata secondo l’articolo 28.
(2) Ogni distribuzione di averi della Banca ai membri è proporzionata alla quota del capitale sociale detenuto da ciascuno di essi ed è effettuata alla data e alle condizioni ritenute convenienti ed eque dalla Banca stessa. Le parti distribuite non devono necessariamente risultare uniformi quanto al genere di averi. Nessun membro può ricevere la propria parte prima di aver pienamente soddisfatto i suoi obblighi verso la Banca.
(3) Ogni membro che riceve averi distribuiti in virtù del presente articolo beneficia degli stessi diritti sui medesimi di cui beneficiava la Banca prima della distribuzione.