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Consultazione 2015/68: Adesione della Svizzera alla Banca asiatica d'investimento per le infrastrutture · 35 pagine

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(3) L’importo di qualsiasi partecipazione non può superare la percentuale del capitale sociale dell’ente o dell’impresa in questione consentita dalle politiche approvate dal Consiglio di amministrazione.

(4) Nell’ambito delle sue operazioni, la Banca può fornire un finanziamento nella valuta nazionale, conformemente alle politiche volte a ridurre i rischi valutari.

Articolo 15 Assistenza tecnica

(1) La Banca può fornire consulenza e assistenza tecnica e altre forme di assistenza analoghe che servano il suo scopo e rientrino nelle sue funzioni.

(2) Se le spese sostenute per fornire tali servizi non sono rimborsabili, la Banca le computa nel suo reddito.

Capitolo IV Finanze della Banca

Articolo 16 Poteri generali

Oltre ai poteri specificati altrove nel presente Accordo, la Banca:

1. può raccogliere fondi, mediante prestiti o altri mezzi, in Stati membri o altrove,

conformemente alle disposizioni applicabili;

2. può acquistare e vendere titoli che ha emesso o garantito o in cui ha investito;

3. può garantire titoli in cui ha investito allo scopo di facilitarne la vendita;

4. può sottoscrivere titoli emessi da qualsiasi ente o impresa per finalità compatibili con

lo scopo della Banca o partecipare alla loro sottoscrizione;

5. può investire o depositare i fondi non necessari alle sue operazioni;

6. garantisce che sul lato anteriore di ogni titolo da essa emesso o garantito sia indicato

chiaramente che non si tratta di un’obbligazione di un Governo, a meno che non si tratti effettivamente dell’obbligazione di un Governo, nel qual caso ciò dovrà essere specificato;

7. può istituire e amministrare fondi in modo fiduciario per altre parti, a condizione che

tali fondi corrispondano allo scopo e rientrino nelle funzioni della Banca, entro una cornice applicabile alla gestione fiduciaria approvata dal Consiglio dei Governatori;

8. può istituire, con l’approvazione del Consiglio dei Governatori, decisa mediante una

votazione a maggioranza speciale secondo l’articolo 28, filiali che corrispondano allo