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Consultazione 2015/68: Adesione della Svizzera alla Banca asiatica d'investimento per le infrastrutture · 35 pagine
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operative e finanziarie, comprese, senza alcuna limitazione, quelle in materia di impatto sociale e ambientale;
5. nell’esaminare le domande di finanziamento, la Banca presta la dovuta attenzione alla
capacità del beneficiario di ottenere finanziamenti o strumenti altrove secondo modalità e a condizioni che la Banca ritiene ragionevoli per il beneficiario, considerando tutti i fattori pertinenti;
6. nel fornire o garantire finanziamenti, la Banca presta la dovuta attenzione alle
prospettive che il beneficiario e, se del caso, il garante saranno in grado di adempiere agli obblighi derivanti dal contratto di finanziamento;
7. nel fornire o garantire finanziamenti, la Banca si assicura che le modalità di
finanziamento, come il tasso d’interesse, le altre spese e il piano di rimborso del capitale, siano commisurati al finanziamento in questione e al rischio per la Banca;
8. la Banca non formula alcuna restrizione sull’acquisto di beni e servizi in qualsiasi
Paese mediante i ricavi di qualsiasi finanziamento nell’ambito delle operazioni ordinarie o speciali della Banca;
9. la Banca adotta tutte le misure necessarie per garantire che i ricavi di qualsiasi
finanziamento da essa fornito o garantito o a cui essa partecipa siano impiegati esclusivamente per gli scopi per cui è stato concesso il finanziamento, prestando la dovuta attenzione alle considerazioni di economia ed efficienza;
10. la Banca presta la dovuta attenzione all’auspicio di evitare che una parte
sproporzionata delle sue risorse sia impiegata a profitto di uno qualsiasi dei membri;
11. la Banca provvede a mantenere una diversificazione ragionevole nelle sue
partecipazioni. Nell’ambito di queste ultime non assume alcuna responsabilità per la gestione di qualsiasi ente o impresa in cui investe e non cerca di ottenere il controllo sull’ente o sull’impresa in questione, salvo laddove necessario per salvaguardare l’investimento della Banca.
Articolo 14 Modalità e condizioni di finanziamento
(1) In caso di concessione o garanzia di mutui nonché di partecipazione a mutui da parte della Banca, il contratto stabilisce le modalità e le condizioni del mutuo o della garanzia, conformemente ai principi di cui all’articolo 13 e con riserva delle altre disposizioni del presente Accordo. Nel fissare tali modalità e condizioni, la Banca tiene debitamente conto della necessità di salvaguardare i suoi ricavi e la sua situazione finanziaria.
(2) Se il beneficiario di un mutuo o della garanzia di un mutuo non è esso stesso un membro, la Banca può richiedere, se lo ritiene opportuno, che il membro sul territorio del quale è realizzato il progetto, un’agenzia pubblica o qualsiasi organo del membro gradito alla Banca garantisca il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi e delle altre spese legate al mutuo conformemente alle modalità stabilite.