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Consultazione 2015/68: Adesione della Svizzera alla Banca asiatica d'investimento per le infrastrutture · 35 pagine
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dei membri della Banca e ii) specificato quali tipi di assistenza di cui al paragrafo 2 possono essere forniti a tale beneficiario.
(2) La Banca può realizzare le sue operazioni nei seguenti modi:
i) concedendo mutui diretti, cofinanziadoli o partecipandovi;
ii) investendo fondi nel capitale sociale di un’istituzione o impresa;
iii) garantendo parzialmente o integralmente – come debitore primario o secondario
– mutui per lo sviluppo economico;
iv) impiegando risorse dei Fondi Speciali conformemente agli accordi relativi al loro impiego;
v) fornendo assistenza tecnica secondo l’articolo 15; o
vi) attraverso altri tipi di finanziamento decisi dal Consiglio dei Governatori mediante una votazione a maggioranza speciale secondo l’articolo 28.
Articolo 12 Limiti delle operazioni ordinarie
(1) L’importo totale dei mutui, delle partecipazioni, delle garanzie e degli altri tipi di finanziamento in essere forniti dalla Banca nell’ambito delle operazioni ordinarie di cui all’articolo 11 paragrafo 2 cifre i, ii, iii e vi non può essere aumentato se con tale aumento verrebbe superato l’importo totale del capitale sottoscritto, delle riserve e degli utili non distribuiti inclusi nelle risorse ordinarie. A prescindere dal periodo precedente, il Consiglio dei Governatori può decidere in qualsiasi momento, mediante una votazione a maggioranza qualificata secondo l’articolo 28, che, in base alla situazione e alla capacità finanziaria della Banca, la limitazione di cui al presente paragrafo può essere innalzata fino al 250 per cento del capitale sottoscritto, delle riserve e degli utili non distribuiti inclusi nelle risorse ordinarie della Banca.
(2) L’importo delle partecipazioni sborsate dalla Banca non può superare un importo corrispondente al capitale totale sottoscritto e versato più le riserve generali.
Articolo 13 Principi
Le operazioni della Banca sono realizzate conformemente ai seguenti principi:
1. le operazioni della Banca rispettano i principi di una sana gestione bancaria;
2. le operazioni della Banca assicurano principalmente il finanziamento di progetti o
programmi d’investimento specifici, partecipazioni e assistenza tecnica secondo l’articolo 15;
3. la Banca non finanzia alcun progetto sul territorio di un membro se quest’ultimo si
oppone;
4. la Banca si assicura che ciascuna delle sue operazioni sia conforme alle sue politiche