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Consultazione 2015/68: Adesione della Svizzera alla Banca asiatica d'investimento per le infrastrutture · 35 pagine
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Articolo 19 Valute
(1) I membri non possono imporre alcuna restrizione sulle valute per i pagamenti in qualsiasi Paese, compresi l’accettazione, il possesso, l’uso o il trasferimento da parte della Banca o di qualsiasi altro beneficiario della Banca.
(2) Spetta alla Banca determinare il valore o la convertibilità di una valuta ogni qualvolta sia necessario in virtù del presente Accordo.
Articolo 20 Metodi per adempiere gli impegni della Banca
(1) Nell’ambito delle operazioni ordinarie della Banca, in caso di ritardo o inadempienza nella rifusione di mutui concessi o garantiti dalla Banca o a cui essa partecipa e in caso di perdite su partecipazioni o altri tipi di finanziamento secondo l’articolo 11 paragrafo 2 cifra vi, la Banca adotta tutte le misure che ritiene appropriate. La Banca costituisce accantonamenti adeguati per far fronte a eventuali perdite.
(2) Le perdite risultanti dalle operazioni ordinarie della Banca sono addebitate:
i) in primo luogo, agli accantonamenti previsti al paragrafo 1;
ii) in secondo luogo, al reddito netto;
iii) in terzo luogo, alle riserve e agli utili non distribuiti;
iv) in quarto luogo, al capitale versato; e
v) infine, a un importo adeguato del capitale sottoscritto non versato, che sarà richiamato conformemente alle disposizioni dell’articolo 6 paragrafo 3.
Capitolo V Governance
Articolo 21 Struttura
La Banca ha un Consiglio dei Governatori, un Consiglio di amministrazione, un Presidente, uno o più Vicepresidenti e un numero di dirigenti e dipendenti determinato secondo le necessità.
Articolo 22 Consiglio dei Governatori: composizione
(1) Ogni membro è rappresentato nel Consiglio dei Governatori e designa un Governatore e un supplente. I Governatori e i supplenti esercitano le funzioni secondo le volontà del membro che li ha nominati. Il supplente può votare soltanto se è assente il Governatore.