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Consultazione 2015/68: Adesione della Svizzera alla Banca asiatica d'investimento per le infrastrutture · 35 pagine
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(2) In occasione dell’assemblea annuale, il Consiglio elegge al suo interno un Presidente; quest’ultimo resta in carica fino all’elezione del successore.
(3) I Governatori e i supplenti svolgono il mandato senza ricevere alcuna rimunerazione dalla Banca; quest’ultima si riserva però la facoltà di rimborsare loro le spese, ragionevolmente sostenute, per presenziare alle riunioni.
Articolo 23 Consiglio dei Governatori: poteri
(1) Tutti i poteri della Banca sono esercitati dal Consiglio dei Governatori.
(2) Il Consiglio dei Governatori può delegare una parte o la totalità dei suoi poteri al Consiglio di amministrazione, ad eccezione del potere di:
i) ammettere nuovi membri e stabilirne le condizioni di ammissione;
ii) aumentare o ridurre il capitale sociale autorizzato della Banca;
iii) sospendere un membro;
iv) pronunciarsi in ultima istanza sulle interpretazioni e applicazioni del presente Accordo da parte del Consiglio di amministrazione;
v) eleggere gli Amministratori della Banca e stabilire le spese rimborsate agli Amministratori e ai loro supplenti e la loro rimunerazione, se del caso, secondo l’articolo 25 paragrafo 6;
vi) eleggere il Presidente, sospenderlo o destituirlo e stabilire la sua rimunerazione e le altre condizioni di esercizio delle sue funzioni;
vii) approvare, dopo aver consultato il rapporto dei revisori dei conti, il bilancio generale e il conto economico della Banca;
viii) determinare le riserve nonché la destinazione e la distribuzione degli utili netti della Banca;
ix) emendare il presente Accordo;
x) decidere la cessazione delle operazioni della Banca e la distribuzione del patrimonio; e
xi) esercitare ogni altro potere che il presente Accordo conferisce espressamente al Consiglio dei Governatori.
(3) Il Consiglio dei Governatori mantiene pieni poteri per quanto riguarda ogni genere d’affari che delega al Consiglio di amministrazione secondo il paragrafo 2.
Articolo 24 Consiglio dei Governatori: procedura
(1) Il Consiglio dei Governatori si riunisce in assemblea una volta all’anno come pure ogni qualvolta lo giudichi opportuno e sia convocato dal Consiglio di amministrazione.