Progetto
Consultazione 2015/68: Adesione della Svizzera alla Banca asiatica d'investimento per le infrastrutture · 35 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 8Fedlex · Progetto
Capitolo III Operazioni della Banca
Articolo 9 Impiego delle risorse
Le risorse e gli strumenti della Banca sono impiegati esclusivamente per raggiungere lo scopo e svolgere le funzioni definiti agli articoli 1 e 2 rispettivamente e conformemente ai principi di una sana gestione bancaria.
Articolo 10 Operazioni ordinarie e speciali
(1) Le operazioni della Banca comprendono:
i) operazioni ordinarie finanziate mediante le risorse ordinarie della Banca di cui all’articolo 8; e
ii) operazioni speciali finanziate mediante le risorse dei Fondi Speciali di cui all’articolo 17.
I due tipi di operazioni possono finanziare separatamente elementi di uno stesso progetto o programma.
(2) Le risorse ordinarie e le risorse dei Fondi Speciali della Banca sono tenute, impiegate, impegnate, investite o utilizzate altrimenti in modo completamente separato, in ogni momento e da ogni punto di vista. Il rendiconto finanziario della Banca riporta le operazioni ordinarie e le operazioni speciali separatamente.
(3) Le risorse ordinarie della Banca non possono in nessun caso essere gravate da perdite o impegni risultanti da operazioni speciali o altre attività per cui erano stati originariamente impiegati o impegnati Fondi speciali, né possono essere impiegate per la loro copertura.
(4) Le spese direttamente legate alle operazioni ordinarie sono computate nelle risorse ordinarie della Banca, quelle direttamente legate alle operazioni speciali sono computate nelle risorse dei Fondi speciali. Tutte le altre spese sono computate come stabilito dalla Banca.
Articolo 11 Beneficiari e metodi
(1) a) La Banca può fornire un finanziamento o facilitarne il conseguimento a qualsiasi
membro, a qualsiasi sua agenzia, organo o divisione politica, a qualsiasi ente o impresa che operi sul suo territorio nonché ad agenzie o enti internazionali o regionali che si occupano dello sviluppo economico della regione.
b) In circostanze particolari, la Banca può fornire assistenza a un beneficiario non menzionato alla lettera a solo se il Consiglio dei Governatori, mediante una votazione a maggioranza qualificata secondo l’articolo 28, ha: i) deciso che tale assistenza serve lo scopo, rientra nelle funzioni della Banca ed è nell’interesse