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Consultazione 2015/68: Adesione della Svizzera alla Banca asiatica d'investimento per le infrastrutture · 35 pagine

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all’assemblea inaugurale del Consiglio dei Governatori, la prima rata secondo il paragrafo 1 va versata al Governo della Repubblica Popolare Cinese in qualità di fiduciario della Banca.

(5) I membri considerati Paesi meno sviluppati ai fini del presente paragrafo possono versare la loro sottoscrizione di cui ai paragrafi 1 e 2 come segue, a discrezione:

a) interamente in dollari o in un’altra valuta convertibile in un massimo di dieci (10) rate del dieci (10) per cento l’una; la prima e la seconda rata scadono come previsto al paragrafo 1, mentre dalla terza alla decima rata scadono annualmente a partire da due anni dopo l’entrata in vigore del presente Accordo; o

b) in parte in dollari o in un’altra valuta convertibile e in parte, in una quota non superiore al cinquanta (50) per cento di ogni rata, nella valuta nazionale conformemente al piano delle rate di cui al paragrafo 1. Ai versamenti di cui alla presente lettera si applicano le seguenti disposizioni:

i) al momento della sottoscrizione di cui al paragrafo 1, il membro comunica alla Banca la percentuale dei versamenti effettuata nella valuta nazionale;

ii) ogni versamento effettuato nella valuta nazionale secondo il presente paragrafo corrisponde a un importo che la Banca considera equivalente al controvalore in dollari della rata versata. Il versamento iniziale corrisponde a un importo ritenuto adeguato dal membro in base alle presenti disposizioni, ma è soggetto a rettifica entro novanta (90) giorni dalla data di scadenza, se la Banca lo ritiene necessario per raggiungere il controvalore equivalente in dollari di tale versamento;

iii) se la Banca ritiene che il controvalore in valuta estera della valuta nazionale sia diminuito in misura significativa, il membro le versa, entro un termine ragionevole, l’importo nella valuta nazionale necessario per adeguare il controvalore di tale valuta detenuto dalla Banca in virtù della sottoscrizione;

iv) se la Banca ritiene che il controvalore in valuta estera della valuta nazionale sia aumentato in misura significativa, versa al membro, entro un termine ragionevole, l’importo nella valuta nazionale necessario per adeguare il controvalore di tale valuta detenuto dalla Banca in virtù della sottoscrizione;

v) la Banca può rinunciare alle sue pretese di versamento secondo la cifra iii e il membro può rinunciare alle sue pretese di versamento secondo la cifra iv.

(6) Invece dell’importo pagabile nella valuta nazionale, la Banca accetta da ogni membro che versa la sua sottoscrizione secondo il paragrafo 5 lettera b titoli di credito o altre obbligazioni emessi dal Governo del membro o dal depositario da esso designato, a condizione