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Consultazione 2015/68: Adesione della Svizzera alla Banca asiatica d'investimento per le infrastrutture · 35 pagine

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amministrazione.

Articolo 34 Rapporti e informazioni

(1) La lingua di lavoro della Banca è l’inglese; per tutte le decisioni e le interpretazioni secondo l’articolo 54, la Banca si basa sul testo in inglese del presente Accordo.

(2) I membri forniscono alla Banca le informazioni che essa può ragionevolmente chiedere loro per facilitare lo svolgimento delle sue funzioni.

(3) La Banca trasmette ai membri e pubblica un rapporto annuale sullo stato certificato dei suoi conti. Trimestralmente essa trasmette inoltre ai membri un prospetto sulla situazione finanziaria come pure un estratto del conto economico, che mostri i risultati delle sue operazioni.

(4) La Banca definisce una politica in materia di divulgazione delle informazioni allo scopo di promuovere la trasparenza delle sue operazioni. La Banca può pubblicare ogni altro rapporto che ritenga opportuno ai fini del suo scopo e delle sue funzioni.

Articolo 35 Cooperazione con membri e organizzazioni internazionali

(1) La Banca coopera strettamente con tutti i membri nonché, nel modo che ritenga opportuno conformemente al presente Accordo, con altre istituzioni finanziarie internazionali e organizzazioni internazionali, che si occupano dello sviluppo economico della regione o delle aree operative della Banca.

(2) Con l’approvazione del Consiglio di amministrazione, la Banca può concludere accordi con queste organizzazioni per scopi compatibili con il presente Accordo.

Articolo 36 Rimandi

(1) Nel presente Accordo, i rimandi ad articoli o allegati si riferiscono agli articoli e agli allegati del presente Accordo, a meno che non sia specificato altrimenti.

(2) Nel presente Accordo, i riferimenti a un determinato sesso si applicano alla stessa stregua anche all’altro sesso.

Capitolo VII Recesso e sospensione dei membri