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Consultazione 2015/68: Adesione della Svizzera alla Banca asiatica d'investimento per le infrastrutture · 35 pagine
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Articolo 47 Immunità degli averi e degli archivi
(1) I beni e gli averi della Banca, indipendentemente da dove si trovano e da chi li detiene, sono immuni da perquisizione, requisizione, confisca, espropriazione, come da qualsiasi altra forma di manomissione o pignoramento da parte del potere esecutivo o legislativo.
(2) Gli archivi della Banca e, in genere, tutti i documenti da essa posseduti o detenuti sono inviolabili, indipendentemente da dove si trovano e da chi li detiene.
Articolo 48 Esenzione degli averi da ogni limitazione
Fatte salve le disposizioni del presente Accordo, i beni e gli averi della Banca sono esenti da restrizioni, disciplinamenti, controlli e moratorie d’ogni specie, nella misura necessaria per raggiungere lo scopo ed esercitare efficacemente le funzioni della Banca.
Articolo 49 Privilegi in materia di comunicazioni
Ogni membro accorda alle comunicazioni ufficiali della Banca lo stesso trattamento che accorda alle comunicazioni ufficiali degli altri membri.
Articolo 50 Immunità e privilegi dei dirigenti e dei dipendenti
I Governatori, gli Amministratori, i supplenti, il Presidente, i Vicepresidenti e gli altri dirigenti e dipendenti della Banca, compresi gli esperti e i consulenti che operano o prestano servizi per la Banca:
i) sono esenti da ogni perseguimento giudiziario per gli atti da loro commessi a titolo
ufficiale, a meno che la Banca non abbia levato l’immunità, e beneficiano dell’inviolabilità delle carte, dei documenti e dei fascicoli ufficiali,
ii) beneficiano, nei Paesi membri di cui non sono né cittadini né residenti, di immunità
concernenti l’immigrazione, l’iscrizione degli stranieri e il servizio nazionale e di facilitazioni in materia di disciplina dei cambi uguali a quelle accordate ai rappresentanti, funzionari e agenti di pari rango degli altri membri, e
iii) ricevono, quanto alle agevolazioni di trasporto, un trattamento uguale a quello
consentito ai rappresentanti, funzionari e agenti di pari rango degli altri membri.
Articolo 51 Esenzione fiscale
(1) La Banca, i suoi averi, beni, redditi nonché operazioni e transazioni ai sensi del presente Accordo sono esenti da imposte e dazi doganali. La Banca è esente anche da ogni obbligo concernente il pagamento, la trattenuta o la riscossione di imposte o tasse.
(2) Nessuna imposta è riscossa su o a cagione di salari, emolumenti e spese pagati dalla Banca agli Amministratori e ai supplenti, al Presidente, ai Vicepresidenti, ai dirigenti e ai