Progetto
Consultazione 2015/68: Adesione della Svizzera alla Banca asiatica d'investimento per le infrastrutture · 35 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 5Fedlex · Progetto
secondo l’articolo 3 paragrafo 2 è deciso dal Consiglio dei Governatori; non può tuttavia essere autorizzata alcuna sottoscrizione che ridurrebbe la percentuale del capitale sociale detenuto dai membri regionali al di sotto del settantacinque (75) per cento dell’intero capitale sociale sottoscritto, a meno che il Consiglio dei Governatori non convenga altrimenti mediante una votazione a maggioranza qualificata secondo l’articolo 28.
(3) Il Consiglio dei Governatori può, su richiesta di un membro, aumentargli la sottoscrizione secondo le modalità e alle condizioni da esso decise mediante una votazione a maggioranza qualificata secondo l’articolo 28; non può tuttavia essere autorizzato alcun aumento della sottoscrizione che ridurrebbe la percentuale del capitale sociale detenuto dai membri regionali al di sotto del settantacinque (75) per cento dell’intero capitale sociale sottoscritto, a meno che il Consiglio dei Governatori non convenga altrimenti mediante una votazione a maggioranza qualificata secondo l’articolo 28.
(4) Il Consiglio dei Governatori riesamina il capitale sociale della Banca almeno ogni cinque (5) anni. In caso di aumento del capitale sociale autorizzato, a ogni membro è offerta un’opportunità ragionevole di sottoscrivere, secondo le modalità e alle condizioni decise dal Consiglio dei Governatori, una percentuale dell’aumento equivalente alla quota del capitale sociale sottoscritto della Banca che deteneva immediatamente prima dell’aumento. Nessun membro è tenuto a sottoscrivere una qualsiasi percentuale dell’aumento del capitale sociale.
Articolo 6 Versamento delle sottoscrizioni
(1) Il versamento dell’importo del capitale sociale della Banca versato sottoscritto inizialmente da ogni firmatario del presente Accordo divenuto membro secondo l’articolo 58 avviene in cinque (5) rate del venti (20) per cento l’una, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 5. La prima rata è versata da ogni membro entro trenta (30) giorni dall’entrata in vigore del presente Accordo oppure entro la data di deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione secondo l’articolo 58 paragrafo 1, a seconda di cosa cade più tardi. La seconda rata scade un (1) anno dopo l’entrata in vigore dell’Accordo. Le tre (3) rate restanti sono dovute un (1) anno dopo la scadenza della rata precedente.
(2) Ogni rata dell’importo delle sottoscrizioni iniziali del capitale sociale iniziale versato è versata in dollari o in un’altra valuta convertibile, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 5. La Banca può convertire tali versamenti in dollari in qualsiasi momento. Tutti i diritti, compresi i diritti di voto, acquisiti in virtù delle quote versate e delle quote richiamabili associate per cui tali versamenti sono dovuti, ma non sono pervenuti sono sospesi fino a quando la Banca non riceve l’intero importo.
(3) Il versamento dell’importo sottoscritto del capitale sociale richiamabile della Banca è richiesto solo se e quando la Banca lo ritiene necessario per adempiere ai suoi impegni. In caso di richiamo, il versamento può essere effettuato, a discrezione del membro, in dollari o nella valuta necessaria per adempiere gli impegni della Banca all’origine del richiamo. I richiami per le sottoscrizioni non versate sono ripartiti uniformemente su tutte le quote richiamabili.
(4) La Banca decide il luogo di ogni versamento in virtù del presente articolo; fino