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Consultazione 2015/68: Adesione della Svizzera alla Banca asiatica d'investimento per le infrastrutture · 35 pagine

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d) se al turno successivo resta un solo Amministratore da eleggere, quest’ultimo può essere eletto con la maggioranza semplice dei voti restanti. Si ritiene che tutti questi voti restanti abbiano contribuito all’elezione dell’ultimo Amministratore.

9. Attribuzione dei voti. Ogni Governatore che non partecipa all’elezione o i cui voti non contribuiscono all’elezione di un Amministratore può attribuire i voti di cui dispone a un Amministratore eletto, a condizione che abbia ottenuto l’accordo preliminare di tutti i Governatori che hanno eletto tale Amministratore.

10. Privilegi dei membri fondatori. La designazione e la votazione degli Amministratori da parte dei Governatori nonché la nomina degli Amministratori supplenti da parte degli Amministratori rispettano il principio secondo cui ogni membro fondatore ha il privilegio di designare l’Amministratore o un Amministratore supplente della sua circoscrizione a titolo permanente o a rotazione.