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Consultazione 2015/68: Adesione della Svizzera alla Banca asiatica d'investimento per le infrastrutture · 35 pagine

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l’approvazione della maggioranza dei Governatori, che rappresentino almeno una maggioranza del totale dei voti attribuiti ai membri.

(3) Nelle votazioni in seno al Consiglio di amministrazione, ogni Amministratore può esprimere il numero di voti attribuiti ai Governatori che l’hanno eletto nonché ai Governatori che gli hanno attribuito loro i propri voti conformemente all’allegato B.

i) Gli Amministratori che hanno diritto a esprimere i voti di più di un membro possono votare separatamente per ciascun membro.

ii) A meno che il presente Accordo non preveda espressamente altrimenti, il Consiglio di amministrazione decide su tutte le questioni che gli sono sottoposte con una maggioranza dei voti espressi.

Articolo 29 Presidente

(1) Il Consiglio dei Governatori elegge il Presidente della Banca in una procedura aperta, trasparente e basata sul merito mediante una votazione a maggioranza qualificata secondo l’articolo 28. Il Presidente deve essere cittadino di un Paese membro della regione. Per tutta la durata del mandato, il Presidente non può essere né Governatore né Amministratore né supplente.

(2) Il Presidente resta in carica per un periodo di cinque (5) anni ed è rieleggibile una volta. Il Consiglio dei Governatori può sospendere o destituire il Presidente mediante una votazione a maggioranza qualificata secondo l’articolo 28.

a) Se per un qualsiasi motivo la carica di Presidente diventa vacante, il Consiglio dei Governatori designa un successore ad interim o elegge un nuovo Presidente conformemente al paragrafo 1.

(3) Il Presidente presiede il Consiglio di amministrazione senza diritto di voto, salvo in caso di parità, in cui ha voto risolutivo. Può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio dei Governatori.

(4) Il Presidente è il rappresentante legale della Banca. È il capo del personale della Banca e amministra, sotto la direzione del Consiglio di amministrazione, gli affari correnti della Banca.

Articolo 30 Dirigenti e dipendenti della Banca

(1) Il Consiglio di amministrazione nomina, in una procedura aperta, trasparente e basata sul merito, su raccomandazione del Presidente, uno o più Vicepresidenti e ne stabilisce la durata del mandato, i poteri e le funzioni nell’amministrazione della Banca. In caso di assenza o d’impedimento del Presidente, un Vicepresidente ne esercita i poteri e le funzioni.

(2) Il Presidente è responsabile dell’organizzazione, della nomina e del licenziamento, conformemente ai regolamenti adottati dal Consiglio di amministrazione, dei dirigenti e dei