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Consultazione 2015/68: Adesione della Svizzera alla Banca asiatica d'investimento per le infrastrutture · 35 pagine

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prima della scadenza del mandato, viene scelto, per il rimanente lasso di tempo e dai Governatori che hanno già eletto il precedente Amministratore, un successore conformemente all’allegato B. Per questa elezione è chiesta la maggioranza dei voti espressi dai Governatori. I Governatori che hanno eletto un Amministratore possono, con la stessa procedura, scegliere un successore anche se un posto di Amministratore diviene vacante meno di centottanta (180) giorni prima della scadenza del mandato.

c) Durante la vacanza, un supplente esercita i poteri dell’ex Amministratore, ad eccezione del potere di nominare un supplente.

(6) Gli Amministratori e i loro supplenti non sono remunerati dalla Banca, a meno che il Consiglio dei Governatori non decida altrimenti; la Banca può tuttavia rimborsare loro le spese, ragionevolmente sostenute, per presenziare alle riunioni.

Articolo 26 Consiglio di amministrazione: poteri

Il Consiglio di amministrazione è responsabile della direzione delle operazioni generali della Banca e, a tal fine, esercita, oltre ai poteri conferitigli espressamente dal presente Accordo, tutti quelli delegatigli dal Consiglio dei Governatori e segnatamente:

i) preparare i lavori del Consiglio dei Governatori;

ii) definire le politiche della Banca e, con una maggioranza che rappresenti almeno tre

quarti del totale dei voti attribuiti ai membri, prendere decisioni sulle principali politiche operative e finanziarie e sulla delega di poteri al Presidente conformemente alle politiche della Banca;

iii) prendere decisioni concernenti le operazioni della Banca secondo l’articolo 11

paragrafo 2 e, con una maggioranza che rappresenti almeno tre quarti del totale dei voti attribuiti ai membri, decidere sulla delega dei poteri corrispondenti al Presidente;

iv) supervisionare regolarmente la gestione e il funzionamento della Banca e istituire a tal

fine un meccanismo di vigilanza conforme ai principi di trasparenza, apertura, indipendenza e responsabilità;

v) approvare la strategia, il piano annuale e il preventivo della Banca;

vi) istituire i comitati ritenuti necessari; e

vii) sottoporre all’approvazione del Consiglio dei Governatori i conti sottoposti a revisione

di ogni esercizio finanziario.

Articolo 27 Consiglio di amministrazione: procedura

(1) Il Consiglio di amministrazione si riunisce periodicamente sull’arco dell’anno, ogni qualvolta gli affari della Banca lo esigano. Il Consiglio di amministrazione non ha una sede fissa, a meno che il Consiglio dei Governatori non decida altrimenti mediante votazione a