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Consultazione 2015/68: Adesione della Svizzera alla Banca asiatica d'investimento per le infrastrutture · 35 pagine
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Quest’ultimo convoca in assemblea il Consiglio dei Governatori su richiesta di almeno cinque (5) membri della Banca.
(2) Alle assemblee del Consiglio dei Governatori, il quorum è raggiunto se è presente una maggioranza dei Governatori che rappresenti almeno due terzi del totale dei voti attribuiti ai membri.
(3) Il Consiglio dei Governatori istituisce, mediante un regolamento, procedure che permettano al Consiglio di amministrazione di ottenere il voto dei Governatori su una determinata questione senza dover convocare un’assemblea e, in circostanze particolari, organizzare riunioni elettroniche del Consiglio dei Governatori.
(4) Il Consiglio dei Governatori e, per quanto autorizzato, il Consiglio di amministrazione possono creare filiali e adottare le regole e i regolamenti necessari o appropriati per la gestione della Banca.
Articolo 25 Consiglio di amministrazione: composizione
(1) Il Consiglio di amministrazione è composto di dodici (12) membri non appartenenti al Consiglio dei Governatori, di cui:
i) nove (9) sono eletti dai Governatori che rappresentano i membri regionali; e
ii) tre (3) sono eletti dai Governatori che rappresentano i membri non regionali.
Gli Amministratori sono persone profondamente competenti nel ramo finanziario ed economico e sono eletti conformemente all’Allegato B. Gli Amministratori rappresentano i membri i cui Governatori li hanno eletti nonché i membri i cui Governatori attribuiscono loro i propri voti.
(2) Di tanto in tanto, il Consiglio dei Governatori riesamina l’effettivo e la composizione del Consiglio di amministrazione e, se lo ritiene opportuno, può aumentarne o ridurne l’effettivo o rivederne la composizione mediante una votazione a maggioranza qualificata secondo l’articolo 28.
(3) Ogni Amministratore nomina un supplente con pieni poteri di agire in suo nome in sua assenza. Il Consiglio dei Governatori adotta regole che permettono a un Amministratore eletto da più di un determinato numero di membri di nominare un secondo supplente.
(4) Gli Amministratori e i loro supplenti sono cittadini dei Paesi membri. Due o più Amministratori, come pure due o più supplenti, non possono avere la stessa nazionalità. I supplenti possono partecipare alle riunioni del Consiglio di amministrazione, ma hanno diritto di voto soltanto se agiscono in vece del titolare.
(5) Gli Amministratori restano in carica per un periodo di due (2) anni e sono rieleggibili.
a) Gli Amministratori rimangono in funzione fintanto che i successori sono stati eletti ed entrano in carica.
b) Se un posto di Amministratore diviene vacante più di centottanta (180) giorni