Progetto

Consultazione 2015/68: Adesione della Svizzera alla Banca asiatica d'investimento per le infrastrutture · 35 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 34Fedlex · Progetto

conformemente all’articolo 25 paragrafo 2.

a) Il numero iniziale degli Amministratori regionali è fissato a nove.

b) Il numero iniziale degli Amministratori non regionali è fissato a tre.

5. Designazione dei candidati. Ogni Governatore può designare un unico candidato. I candidati a un posto di Amministratore regionale sono designati dai Governatori regionali. I candidati a un posto di Amministratore non regionale sono designati dai Governatori non regionali.

6. Votazione. Ogni Governatore può votare per un candidato e tutti i voti di cui dispone il membro che l’ha designato secondo l’articolo 28 paragrafo 1 vanno a tale candidato. Gli Amministratori regionali sono eletti mediante votazione dai Governatori regionali. Gli Amministratori non regionali sono eletti mediante votazione dai Governatori non regionali.

7. Primo turno. Al primo turno, i candidati che raggiungono il maggior numero di voti fino al raggiungimento del numero di Amministratori da eleggere sono eletti Amministratori a condizione di aver raccolto un numero di voti sufficiente per raggiungere la percentuale minima applicabile.

a) Se il numero di Amministratori richiesto non è eletto al primo turno e il numero di candidati era pari al numero di Amministratori da eleggere, il Consiglio dei Governatori stabilisce la procedura per portare a termine l’elezione degli Amministratori regionali o degli Amministratori non regionali, a seconda.

8. Turni successivi. Se il numero di Amministratori richiesto non è eletto al primo turno e il numero di candidati era superiore al numero di Amministratori da eleggere, si organizzano i turni successivi necessari. Nei turni successivi:

a) il candidato che ha raccolto il minor numero di voti nel turno precedente non può ripresentarsi;

b) votano unicamente: i) i Governatori che nel turno precedente hanno votato per un candidato non eletto; e ii) i Governatori i cui voti per un candidato eletto hanno aumentato il numero di voti a favore di tale candidato al di sopra della percentuale di adeguamento applicabile prevista alla lettera c;

c) i voti di tutti i Governatori che votano per ogni candidato sono sommati in ordine decrescente fino a che non sia superato il numero di voti che rappresenta la percentuale di adeguamento applicabile. Si ritiene che i Governatori i cui voti sono stati presi in considerazione in questo calcolo abbiano espresso tutti i voti a favore di tale Amministratore, compreso il Governatore i cui voti hanno fatto passare il totale di voti al di sopra della percentuale di adeguamento. Gli altri Governatori, i cui voti non sono stati presi in considerazione in questo calcolo, hanno aumentato il numero totale di voti a favore di tale candidato al di sopra della percentuale di adeguamento e i voti di questi Governatori non sono presi in considerazione nell’elezione di tale candidato. Questi altri Governatori possono votare al turno successivo;