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Consultazione 2015/68: Adesione della Svizzera alla Banca asiatica d'investimento per le infrastrutture · 35 pagine

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iii) i diritti relativi all’acquisto di capitale sociale di cui all’articolo 5 paragrafo 4.

(3) Ogni proposta di emendamento del presente Accordo, formulata da un membro o dal Consiglio di amministrazione, va comunicata al Presidente del Consiglio dei Governatori, che la sottopone al Consiglio stesso. In caso di adozione dell’emendamento, la Banca certifica il fatto con una nota ufficiale indirizzata a tutti i membri. L’emendamento entra in vigore, per tutti i membri, tre (3) mesi dalla data della nota ufficiale, a meno che il Consiglio dei Governatori non abbia disposto altrimenti.

Articolo 54 Interpretazione

(1) Ogni divergenza sull’interpretazione o sull’applicazione del presente Accordo insorta fra un membro e la Banca o fra due o più membri della Banca è sottoposta alla decisione del Consiglio di amministrazione. Se la decisione interessa particolarmente un membro non rappresentato da un Amministratore della propria nazionalità, tale membro può farsi rappresentare direttamente per la durata dell’esame della divergenza; il rappresentante non ha tuttavia diritto di voto. Tale diritto di farsi rappresentare è disciplinato dal Consiglio dei Governatori.

(2) In tutti i casi in cui il Consiglio di amministrazione ha preso una decisione in virtù del paragrafo 1, ogni membro può chiedere che della divergenza sia adito il Consiglio dei Governatori, la cui decisione è inappellabile. Nell’attesa della decisione Consiglio dei Governatori, la Banca può, in quanto lo ritenga opportuno, agire conformemente alla decisione del Consiglio di amministrazione.

Articolo 55 Arbitrato

Ogni controversia fra la Banca e un Paese che ha cessato di essere membro oppure fra la Banca e un membro dopo la decisione di porre fine alle attività della Banca è sottoposto a un tribunale di tre arbitri: uno nominato dalla Banca, uno dal Paese interessato e uno, tranne intesa contraria fra le parti, dal Presidente della Corte internazionale di giustizia o da un’altra autorità eventualmente designata nei regolamenti adottati dal Consiglio dei Governatori. Una votazione a maggioranza assoluta degli arbitri è sufficiente per raggiungere una decisione inappellabile e vincolante per le parti. Il terzo arbitro ha facoltà di risolvere eventuali questioni procedurali in caso di disaccordo fra le parti.

Articolo 56 Approvazione tacita

Ogni qualvolta è richiesta l’approvazione di un membro affinché la Banca possa agire salvo secondo l’articolo 53 paragrafo 2, tale approvazione è considerata data a meno che il Paese in questione non avanzi un’obiezione entro un termine ragionevole fissatogli dalla Banca all’atto della notificazione dell’azione proposta.