Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/27: Ordinanza sull'espulsione dal territorio svizzero · 30 pagine

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prevede che il permesso sia valido almeno fino al termine della carcerazione o delle misure penali o civili.

Nel caso dell’espulsione obbligatoria va quindi fatta un’eccezione al principio enunciato nell’articolo 70 capoverso 1 OASA. La proroga del permesso prevista in questo capoverso contraddice il tenore dell’articolo 61 capoverso 1 lettera e nLStr, che fa decadere il permesso al passaggio in giudicato dell’espulsione penale. L’articolo 70 capoverso 1 OASA non è invece contrario alle disposizioni della LStr in merito all’espulsione poiché è solo all’esecuzione di quest’ultima che il permesso decade.

2.1.4 Art. 82 cpv. 1bis – 1quater (alternativa all’art. 22a Ordinanza VOSTRA)

La norma prevede l’obbligo di notifica dei giudici e delle autorità preposte all’esecuzione in modo che la SEM possa registrare in SIMIC i dati riguardanti l’espulsione penale. Poiché l’espulsione è eseguita anche con l’estradizione o il trasferimento per l’esecuzione della pena nello Stato d’origine (e il termine d’espulsione decorre da quel momento), ne consegue un obbligo di notifica per le autorità della Confederazione preposte all’assistenza giudiziaria.

Se possibile, si intende evitare di imporre tale obbligo di notifica e si sta verificando pertanto se l’UFG possa trasmettere i dati necessari alla SEM mediante VOSTRA (cfr. n. 2.8.8).

2.2 Ordinanza del 22 ottobre 200816 concernente l’entrata e il rilascio del visto (OEV)

2.2.1 Art. 37 cpv. 1 lett. d

Si tratta di una modifica di ordine redazionale.

Ai sensi dell’articolo 37 capoverso 1 lettera d OEV, possono partecipare al controllo di frontiera automatizzato le persone che non sono segnalate né nel RIPOL né nel SIS e non sono oggetto di alcuna misura di allontanamento. Dato che l’espulsione ai sensi degli articoli 66a o 66abisCP oppure 49a o 49abisCP non costituisce una misura di respingimento ai sensi della LStr, essa va menzionata esplicitamente in modo che l’articolo 37 capoverso 1 lettera a OEV sia applicabile.

2.3 Ordinanza dell’11 agosto 199917 concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri (OEAE)

2.3.1 Titolo

In virtù dell’articolo 71 nLStr, il sostegno della Confederazione all’esecuzione di un allontanamento o un’espulsione sarà esteso anche all’espulsione penale, che deve pertanto essere esplicitamente menzionata in diverse disposizioni della OEAE. Ciò

16 RS 142.204

17 RS 142.281