Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/27: Ordinanza sull'espulsione dal territorio svizzero · 30 pagine

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Infine, alle lettere b–c sono elencate le decisioni successive possibili in relazione all’espulsione penale. Queste decisioni d’esecuzione – come tutte le altre decisioni successive – sono registrate in VOSTRA con i dati definiti ai numeri 5.1–5.4 dell’allegato 1 (tipo di decisione, autorità giudicante, data della decisione, della notifica e del passaggio in giudicato). La decisione successiva «sospensione dell’esecuzione dell’espulsione» indica perché per un’espulsione penale non è registrata una data di inizio e non può quindi essere calcolata la durata dell’espulsione. In caso di una «revoca della sospensione dell’esecuzione dell’espulsione», l’espulsione inizia a decorrere soltanto se viene inserita la data di partenza in VOSTRA mediante la maschera di immissione secondo la lettera a. Per le decisioni successive indicate alle lettere b–c non sono riportate informazioni più dettagliate.

Per tener conto di tutte queste particolarità, nella frase introduttiva all’articolo 6 capoverso 4 Ordinanza VOSTRA si parla volutamente soltanto di «autorità competenti».

2.8.4 Art. 9 lett. b e bbis

L’articolo 9 Ordinanza VOSTRA elenca, in maniera speculare alle condizioni per l’iscrizione dell’articolo 3 segg. Ordinanza VOSTRA, i casi in cui non si deve procedere a un’iscrizione.

Nell’articolo 9 lettera b è stata leggermente modificata la formulazione in modo da rendere chiaro che le sentenze che riconoscono la colpevolezza dell’autore del reato ma prescindono da una punizione, non sono inserite soltanto nei casi in cui non è stata ordinata una misura soggetta ad obbligo di iscrizione (p. es. un’espulsione penale). La lettera bbisesplicita quanto indicato già all’articolo 4 capoverso 1 lettera ebisOrdinanza VOSTRA: le sentenze straniere che comprendono soltanto un’espulsione e nessun’altra sanzione non sono rilevanti per VOSTRA.

2.8.5 Art. 12 cpv. 6

Secondo l’articolo 369 capoverso 5bisnCP, lo straniero che acquisisce la cittadinanza svizzera può chiedere che una sentenza di espulsione penale non sia iscritta a vita nel casellario giudiziale, ma sia eliminata secondo i termini previsti. Il CP non disciplina tuttavia a quale autorità indirizzare tale richiesta e quali documenti presentare. A tal fine è integrato un nuovo capoverso 6 nell’articolo 12.

Questa regola, che dovrà essere integrata nella nuova ordinanza sul casellario giudiziale (OCaGi) nell’ambito della rielaborazione di VOSTRA, non sarà applicata ancora per molto tempo. Infatti, a causa della durata dell’espulsione e dei termini di attesa previsti, fino all’entrata in vigore della LCaGi questo tipo di domande non saranno presentate; un ulteriore motivo per cui il calcolo dei termini sarà riprogrammato soltanto con la LCaGi (cfr. n. 2.8.1).

2.8.6 Art. 16 cpv. 1 lett. d e art. 17 cpv. 1 e 3

Gli articoli 16 e 17 Ordinanza VOSTRA riportano tutte le autorità che devono notificare o iscrivere in VOSTRA i dati soggetti a obbligo di iscrizione. Le decisioni