Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/27: Ordinanza sull'espulsione dal territorio svizzero · 30 pagine
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giudicato per prima oppure ordinato l’espulsione che giunge ad esecuzione per prima.
Va sottolineato che l’esecuzione dell’espulsione penale non si esaurisce con la prima partenza del condannato (con eventuale carcerazione in vista di rinvio coatto e rinvio coatto) all’inizio dell’espulsione. L’obbligo di esecuzione termina soltanto con la fine dell’espulsione. Se uno straniero condannato a un’espulsione di 10 anni rientra in Svizzera cinque anni dopo la partenza, il Cantone che aveva ordinato l’espulsione deve far sì che lo straniero lasci nuovamente il Paese.
Se in tal caso è ordinata una seconda espulsione, in teoria il primo Cantone sarebbe ancora competente per l’esecuzione della prima condanna, il secondo Cantone per quella della più recente. Dato che le espulsioni da eseguire simultaneamente sottostanno al principio di assorbimento è tuttavia più logico che la competenza sia assegnata a un solo Cantone.
Sebbene sia possibile in teoria che due sentenze di espulsione di pari durata ordinate da diversi Cantoni passino in giudicato nella stessa data, ciò è molto improbabile nella pratica.
La quasi totalità dei casi è coperta dal principio secondo cui il Cantone che ha ordinato l’espulsione che termina per ultima è competente per l’esecuzione congiunta; normalmente coincide con il Cantone che ha ordinato la seconda espulsione, che è spesso anche la più lunga.
Si evita così che il Cantone che ha ordinato la prima espulsione debba occuparsi di tutte le successive espulsioni simultanee. Se le espulsioni decorrono da date diverse, il primo Cantone eseguirà l’espulsione che ha ordinato fino all’inizio dell’esecuzione della seconda. In seguito sarà il secondo Cantone ad eseguire in base al principio di assorbimento il resto della prima espulsione inglobandola nell’espulsione che termina per ultima.
Sulla base di queste considerazioni, secondo l’articolo 14a capoverso 3 AP OCP-CPM, è competente per l’esecuzione congiunta di più espulsioni il Cantone che ha ordinato l’espulsione che termina per ultima. I Cantoni possono convenire altrimenti in casi eccezionali.
2.7.6 Art. 16 cpv. 1 Ripartizione dei costi
Secondo l’articolo 16 capoverso 1 OCP-CPM le spese d’esecuzione delle misure sono assunte dal Cantone cui compete l’esecuzione in virtù della presente ordinanza o di una convenzione.
In virtù delle regole di competenza illustrate, è sensato applicare tale norma anche alla ripartizione dei costi per l’esecuzione dell’espulsione. L’espulsione costituisce una cosiddetta «altra misura», ma è contemplata dall’articolo 16 capoverso 1 OCP-CPM. Per motivi di chiarezza è tuttavia menzionata esplicitamente nella presente disposizione.