Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/27: Ordinanza sull'espulsione dal territorio svizzero · 30 pagine

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2.7.7 Art. 17a Calcolo della durata dell’espulsione

Secondo l’articolo 66c capoverso 1 nCP l’espulsione vale a partire dal passaggio in giudicato della sentenza. La durata dell’espulsione è tuttavia calcolata secondo l’articolo 66c capoverso 5 nCP soltanto dal giorno in cui il condannato lascia la Svizzera.

La decisione emanata dall’autorità d’esecuzione riporta la data entro cui il condannato deve lasciare il Paese; tuttavia spesso non è possibile stabilire il giorno della partenza poiché lo straniero potrebbe lasciare la Svizzera prima o dopo tale data o addirittura non partire. La data è certa soltanto nel caso di una partenza controllata (rinvio coatto, estradizione, consegna ai fini dell’esecuzione della sanzione all’estero; cfr. n. 2.8.3).

Le possibili soluzioni per la registrazione della data di partenza effettiva – ad esempio l’obbligo di lasciare il Paese alla frontiera Schengen annunciandosi alla dogana – sono troppo complicate e lacunose.

Bisogna quindi partire dal presupposto che lo straniero non si trova più in Svizzera alla data prevista dalla decisione di esecuzione, fatto salvo che si conosca la data della partenza effettiva o si sappia che l’interessato non ha lasciato il Paese.

L’articolo 17a OCP-CPM concretizza l’inizio della durata dell’esecuzione secondo l’articolo 66c capoverso 5 CP: quale data di partenza vale la data indicata nella decisione dell’autorità d’esecuzione, fatto salvo il caso in cui la data di partenza effettiva sia conosciuta o sia successivamente accertato che il condannato non ha lasciato la Svizzera.

2.8 Ordinanza VOSTRA del 29 settembre 200628

2.8.1 Introduzione

Secondo il piano approvato il 20 marzo 2015 (cfr. n. 1.1) le sentenze che contengono un’espulsione devono essere registrate nel casellario giudiziale informatizzato VOSTRA. L’aiuto di VOSTRA permetterà pure di garantire l’esecuzione dell’espulsione. Le regole più importanti possono essere riassunte come segue:

- le sentenze che contengono l’espulsione sono consultabili dalle autorità della

giustizia penale sino alla morte dell’interessato; è fatto salvo il caso in cui l’interessato ottiene successivamente la cittadinanza svizzera (cfr. art. 369 cpv. 5bisnCP). In questo modo si garantisce che i giudici possano pronunciare un’espulsione più severa per reati successivi (cfr. art. 66b nCP);

- tutte le altre autorità devono poter prendere visione di queste sentenze almeno

per la durata dell’espulsione (cfr. art. 367 cpv. 2ternCP);

- le sentenze con un’espulsione devono essere riportate almeno per la loro dura-

ta anche nel cosiddetto estratto per privati (art. 371 cpv. 4bisnCP). Da una parte, ciò permette alla persona interessata di sapere quanto ancora dura l’espulsione, dall’altra si nota rapidamente se una persona viola un ordine di espulsione.

28 RS 331