Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/27: Ordinanza sull'espulsione dal territorio svizzero · 30 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 17Fedlex · Rapporto esplicativo

2.7.4 Art. 12b Concorso di un’espulsione con pene o misure privative della libertà in sentenze dello stesso Cantone

Se nell’esecuzione vi è concorso di un’espulsione con pene (pena pecuniaria, lavoro di pubblica utilità26 o pena detentiva) o misure privative della libertà, si procede innanzitutto all’esecuzione della pena o della parte di pena senza condizionale, nonché delle misure privative della libertà. Questo principio è definito nell’articolo 66c capoversi 2 e 3 nCP. Ciò significa che una pena con la condizionale o la parte con la condizionale di una pena con condizionale parziale non si oppongono all’esecuzione dell’espulsione.

Per il resto bisogna basarsi sui seguenti principi27:

- una pena pecuniaria senza la condizionale va eseguita quanto più rapidamente

possibile prima dell’espulsione penale;

- il lavoro di pubblica utilità non è una sanzione opportuna in combinazione con

un’espulsione e non dovrebbe pertanto essere comminata nella stessa sentenza (o secondo il nuovo disciplinamento delle sanzioni non dovrebbe essere scelta come forma di esecuzione).

Nella terza parte della OCP-CPM è disciplinata l’esecuzione di più sanzioni simultanee ordinate con diverse sentenze. Per l’espulsione penale il punto più importante è già regolato all’articolo 66c capoversi 2 e 3 CP, tuttavia può sorgere la questione se tale disposizione sia applicabile soltanto all’esecuzione di sanzioni della stessa sentenza o se sia applicabile anche alle sanzioni derivanti da sentenze diverse.

La questione è paragonabile a quella che si pone in caso di concorso di pena detentiva e misure stazionarie. Anche in questo caso si trovano norme nel CP (art. 57 cpv. 2 e 64 cpv. 2 CP) che si riferiscono a una o più sentenze. Tuttavia, gli articoli 8 capoverso 2 e 9 capoverso 2 OCP-CPM regolano esplicitamente come procedere in questi casi (o rimandano alle disposizioni del CP).

Per il caso in cui nell’esecuzione ci sia concorso di espulsione penale e pena o misura stazionaria inflitte da diverse sentenze, l’articolo 12b OCP-CPM deve fare riferimento esplicito all’articolo 66c capoversi 2 e 3 nCP.

Nella disposizione non è necessario precisare che l’espulsione e le altre sanzioni sono inflitte in diverse sentenze, poiché l’intera terza parte della OCP-CPM si occupa di questo caso.

26 Con l'entrata in vigore della modifica del 19 giu. 2015 della disciplina delle sanzioni (FF 2015 3985), il 1° gen. 2018, il lavoro di pubblica utilità non sarà più considerato una pena, ma una forma d’esecuzione per pene detentive di breve durata.

27 Cfr. messaggio concernente la modifica del Codice penale e del Codice penale militare (Attuazione dell’art. 121 cpv. 3–6 Cost. sull’espulsione di stranieri che commettono reati; FF 2013 5217).