Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/27: Ordinanza sull'espulsione dal territorio svizzero · 30 pagine

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migrazione (SEM) impartire istruzioni al riguardo, se necessario. Per le persone del settore dell’asilo è proposta una normativa speciale (cfr. n. 2.4.1).

Per gli stranieri senza diritto di soggiorno non è necessaria una regola di collisione, poiché devono lasciare la Svizzera indipendentemente dall’aver commesso o meno un reato (ciò significa che le misure di respingimento secondo il diritto degli stranieri non si basano in questo caso sul fatto che sia stato commesso un reato). In questi casi è possibile disporre divieti d’entrata ai sensi dell’articolo 67 capoverso 1 lettere a–b LStr in virtù del soggiorno irregolare di queste persone. Lo stesso vale per i divieti d’entrata ai sensi dell’articolo 67 capoverso 4 LStr e le espulsioni ai sensi dell’articolo 68 LStr, disposti da fedpol.

In linea di massima, tuttavia, per gli stranieri che commettono reati l’espulsione penale dovrebbe essere prioritaria rispetto alle misure di respingimento secondo il diritto degli stranieri, che normalmente sono di più breve durata e meno incisive. Questo implica che nei confronti di una persona contro cui è stata ordinata un’espulsione penale passata in giudicato non vanno disposte misure di respingimento secondo il diritto degli stranieri (anche se possibili per criteri rilevanti soltanto per il diritto degli stranieri). Un’espulsione penale ordinata nei confronti di uno straniero rimpiazza le eventuali misure di diritto degli stranieri già disposte poiché risulta più incisiva.

1.4 Coordinamento delle banche dati SIMIC, RIPOL, N- SIS e VOSTRA

Come altre sentenze penali, le sentenze di espulsione ai sensi del diritto penale sono iscritte in VOSTRA dagli appositi servizi. Poiché per gli stranieri che hanno commesso un reato l’espulsione penale sostituisce in larga misura l’allontanamento previsto dal diritto degli stranieri e il divieto di entrata, analogamente a queste misure di diritto degli stranieri la condanna deve essere registrata nelle banche dati di polizia e di diritto degli stranieri corrispondenti per sviluppare determinati effetti proibitivi e fungere da base informativa per le più svariate autorità.

Oltre che in VOSTRA i dati sull’espulsione penale devono essere registrati anche in SIMIC e nella parte nazionale del SIS. Per poter creare i presupposti tecnici per le segnalazioni in SIS tramite SIMIC, in una fase transitoria le espulsioni penali eseguite o da eseguire saranno segnalate in RIPOL.